“Non puoi dire di conoscere un uomo finché non hai diviso un’eredità con lui”, ricordava lo scrittore svizzero J. Lavater: in effetti, come da esperienza ormai quotidiana, ci si rende conto di quanto elevato sia il contenzioso tra eredi, in particolare tra fratelli, nel momento successivo alla morte del genitore che lascia a questi ultimi un patrimonio. Rapporti di una vita, che vengono spesso ad essere travolti da questioni puramente economiche.
Ed è qui che la funzione dell’avvocato, in casi del genere, diventa determinante, in quanto necessaria al fine di valutare, caso per caso, l’eventuale lesione, tramite donazione, della quota di legittima spettante obbligatoriamente al singolo erede.
In casi del genere, è opportuno chiarire la possibilità di poter ridurre una donazione fatta a un solo erede, al fine di rispetto delle quote ereditarie minime (c.d. quote necessarie o di legittima) previste dalla legge.
LE QUOTE EREDITARIE
partiamo dal presupposto che la legge impone, in linea di principio, che ai figli in quanto tali, deve essere riconosciuta la stessa “fetta” di eredità: ciò fatta salva una parte della stessa, che può essere disposta liberamente dal genitore. È la cosidetta “quota disponibile” che varia in base a specifiche ipotesi. Ecco le più rilevanti: