Lo ha deciso il Collegio etneo, seconda sezione civile, con sentenza n. 924/2019 con la quale ha annullato una delibera condominiale perché all’assemblea non erano stati convocati entrambi i coniugi (ma soltanto il marito), comproprietari di un appartamento e di un garage all’interno del condominio. Non importa infatti che all’assemblea abbia partecipato il marito, perché lo stesso non ha agito in nome della moglie non avendo neanche una delega con la quale rappresentarla.
La vicenda
In primo grado il Tribunale di Siracusa, adito per la declaratoria di nullità o per l’annullamento della deliberazione condominiale nonché per la revoca dell’amministratore di condominio, così statuiva:
L’appello
Con atto di citazione il condominio appellava la sentenza con un unico motivo di gravame, deducendo l’erroneità della sentenza di primo grado per violazione del disposto di cui agli artt. 1441 e 1137 c.c.,66, comma terzo, disp. att. c.c. e 112 c.p.c.,e rilevando al riguardo:
La decisione
La Corte d’appello di Catania accoglie l’appello ritenendo fondato il motivo.
Ai sensi dell’art. 66, co. 3, delle disp. att, del codice civile e secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato – spiega la Corte – l’omessa convocazione determina l’annullabilità della delibera assembleare, perché adottata in assenza della condòmina non convocata e quindi legittimata a impugnarla. Non rilevano in contrario -nel senso cioè di precludere l’effettiva configurabilità del detto motivo di annullabilità della deliberazione assembleare – né l’effettuazione dell’avviso di convocazione nei confronti del marito, né la concreta ricezione di tale avviso da parte dello stesso, né l’avvenuta partecipazione di questi all’assemblea condominiale (in quanto egli non ha manifestato in quella sede la sua eventuale qualità di rappresentante della moglie e, inoltre, non risultava provvisto della delega scritta necessaria).
Per questi motivi la Corte d’Appello annulla la deliberazione adottata dall’assemblea di condomino.
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