Oltre 300.000 cause contro i medici: arriva l’Arbitrato della Salute

Oltre 300.000 cause contro i medici: arriva l’Arbitrato della Salute

Sono oltre 300.000 le cause pendenti contro i medici in tutta Italia. Un clima di guerra che compromette la serenità dei professionisti e la necessaria alleanza terapeutica con i pazienti.

Per far fronte a questa situazione e snellire i processi davanti ai tribunali, il Gruppo Consulcesi, network legale leader in ambito sanitario, ha presentato una proposta di legge per l’introduzione dell’Arbitrato della Salute, organo deputato a risolvere bonariamente il contenzioso medico-paziente. Proposta di legge che il presidente della commissione sanità del Senato, Pierpaolo Silari, intende portare avanti in Parlamento per tramutarla in legge.

 Cos’è di preciso l’Arbitrato della Salute?

Esso rappresenterebbe il luogo di recepimento di tutte le istanze che riguardano l’intera attività sanitaria, pubblica e privata, fornita alla cittadinanza, comprese le modalità sul suo svolgimento e le possibili controversie che possano insorgere fra il personale sanitario, le strutture ed i pazienti, relativamente a casi di responsabilità medico-sanitaria, senza alcun limite nell’entità del risarcimento.

In sostanza un organismo libero, indipendente e imparziale, sia nello svolgimento delle sue funzioni che nell’adozione delle decisioni.

 Quali obiettivi persegue?

L’Arbitrato della Salute si proporrebbe come sistema di risoluzione alternativa delle controversie con l’obiettivo di trovare in tempi rapidi ed economici soluzioni realmente condivise e praticabili coinvolgendo tutte le parti interessate dalla problematica contenuta nel ricorso, con conseguente riduzione del contenzioso e dei relativi costi.

 Quando si ricorre all’Arbitrato della Salute?     

Si potrebbe ricorrere a tale organismo per la risoluzione di controversie aventi ad oggetto prestazioni lavorative da parte di medici all’interno di strutture pubbliche o private. Sarebbe possibile presentare anche istanze su casi di presunta malpractice a danno dei pazienti ricoverati nelle medesime strutture.

Le decisioni dell’Arbitrato della Salute non dovrebbero essere vincolanti per le parti tranne nel caso di accettazione congiunta della proposta contenuta nella  decisione finale. Se invece la decisione non dovesse essere ritenuta soddisfacente, ciascuna parte potrebbe liberamente rivolgersi al tribunale per la tutela dei propri interessi, non potendo però utilizzare in quella sede le eventuali risultanze istruttorie, atti, informazioni e/o i documenti acquisiti nel corso della procedura arbitrale.

Come attivare la procedura arbitrale?

Intanto all’interno della documentazione relativa alla prestazione sanitaria offerta dalla struttura pubblica o privata alla cittadinanza (carta dei servizi, modulo di consenso informato ecc.) dovrebbe essere inserita una clausola compromissoria che individui nella procedura arbitrale la possibile strada per la risoluzione stragiudiziale di una controversia e che descriva in modo semplice e comprensibile le modalità di accesso alla stessa.

Questa prenderebbe avvio con il deposito del ricorso e tutta la documentazione a corredo dello stesso e si dovrebbe concludere entro 180 giorni dal deposito. Quest’ultimo potrebbe avvenire anche in modalità telematica e, su richiesta congiunta delle parti interessate, potrebbe proseguire fino al suo esito con analoga modalità.

All’interno di tale procedura l’assistenza dell’avvocato sarebbe favorita, anche se non rappresenterebbe una condizione necessaria per l’accesso all’organismo. Sarebbe possibile naturalmente ricorrere all’esperienza di consulenti esperti, dotati di competenze specialistiche nelle materie devolute alla risoluzione arbitrale e con necessarie capacità conciliative.

Altro aspetto importante è la ripartizione dell’Arbitrato della Salute sull’intero territorio nazionale. La proposta di legge prevede infatti che esso sia articolato in più Collegi distribuiti in tutte le parti d’Italia. Inoltre, la composizione di ciascun Collegio dovrebbe assicurare che siano rappresentati gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella controversia.