Eruzione dell’Etna e voli cancellati: cosa prevede il Regolamento europeo
L’emergenza legata all’eruzione dell’Etna è terminata e l’aeroporto di Catania è tornato alla piena operatività, ma per migliaia di passeggeri resta aperta la questione dei rimborsi per le spese sostenute durante i disagi.
La chiusura dello scalo etneo dal 7 al 17 agosto, seguita da giornate caratterizzate da un’operatività ridotta e variabile, ha provocato cancellazioni, dirottamenti, riprogrammazioni e modifiche comunicate anche a ridosso della partenza. Secondo le stime diffuse da ItaliaRimborso, sarebbero stati oltre 350mila i passeggeri coinvolti.
L’eruzione vulcanica rientra tra le circostanze eccezionali contemplate dal Regolamento europeo 261/2004. In questi casi non è prevista la compensazione pecuniaria normalmente riconosciuta per alcune cancellazioni o ritardi imputabili al vettore.
Questo, però, non elimina gli altri diritti dei passeggeri, a partire dall’assistenza e dalla possibilità di essere riprotetti verso la destinazione finale.
Quando la compagnia aerea non riesce a garantire un’assistenza adeguata, il viaggiatore può sostenere direttamente alcune spese necessarie per completare il viaggio e chiederne successivamente il rimborso, purché si tratti di costi ragionevoli e documentati.
Tra le situazioni segnalate ci sono quelle dei passeggeri che, dopo la cancellazione del proprio volo, hanno dovuto acquistare un nuovo biglietto, partire da un aeroporto diverso oppure utilizzare autobus, treni o taxi per riuscire a raggiungere Catania.
Per avanzare la richiesta è fondamentale conservare la prenotazione originaria insieme a ricevute, fatture e scontrini relativi alle spese sostenute. Secondo quanto indicato da ItaliaRimborso, la segnalazione può essere presentata entro due anni dal disservizio.
Una tutela analoga riguarda i voli dirottati verso altri aeroporti. In questi casi spetta alla compagnia assistere il viaggiatore affinché possa raggiungere la destinazione prevista. Qualora ciò non avvenga, il passeggero può organizzarsi autonomamente e successivamente domandare il rimborso delle spese ragionevoli sostenute.
“I passeggeri che hanno subito disservizi a causa dell’eruzione dell’Etna possono fare riferimento al Regolamento 261/2004. Se non sono stati riprotetti, hanno diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti per raggiungere Catania. È fondamentale conservare ogni ricevuta e ricordare che le spese devono essere ragionevoli”, spiega Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso.
Conclusa dunque la fase più critica dell’emergenza, per chi è rimasto coinvolto nelle cancellazioni e nei dirottamenti delle scorse settimane resta importante verificare la propria posizione e la documentazione conservata, così da valutare l’eventuale richiesta di rimborso delle spese affrontate.