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27.11.2025

Messina, gesto “involontario” fa scattare sospensione per un alunno autistico: il caso che fa discutere

di Redazione | 2 min di lettura
Messina, gesto “involontario” fa scattare sospensione per un alunno autistico: il caso che fa discutere
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MESSINA – Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani manifesta una profonda preoccupazione per quanto accaduto a Messina, dove un bambino di undici anni, con disturbo dello spettro autistico di livello 3, è stato raggiunto da una sospensione in seguito a un episodio che, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato puramente accidentale e privo di intenzionalità.

Un atto che appare sproporzionato, oltre che pedagogicamente e giuridicamente ingiustificabile.

I principi costituzionali traditi

La scuola italiana, per mandato costituzionale, deve essere il luogo in cui i diritti fondamentali vengono tutelati.

L’articolo 3 della Costituzione impone alla Repubblica di rimuovere ogni ostacolo che limiti l’uguaglianza sostanziale, mentre l’articolo 34 sancisce che il diritto all’istruzione appartiene a tutti, senza eccezioni.

In questo quadro si collocano la Legge 104/1992, che riconosce l’inclusione scolastica come diritto soggettivo pieno, e il Decreto Legislativo 66/2017, come integrato dal D.Lgs. 96/2019, che obbliga le scuole ad adottare percorsi personalizzati tramite il PEI.

In tale contesto, misure punitive e automatiche contro studenti con disabilità cognitive gravi risultano del tutto incompatibili con la normativa vigente.

La giurisprudenza è chiara

Le pronunce della Corte di Cassazione del 2020 e del 2021 hanno ribadito che, in presenza di disabilità neuropsicologiche, non può essere applicato il criterio della piena intenzionalità dell’azione.

Ciò rende il provvedimento ancora più fragile, perché mascherato da “intervento educativo”, ma nei fatti rischia di diventare una sanzione discriminatoria, lesiva della dignità del minore.

Il quadro internazionale ignorato

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/2009, all’articolo 24 impone agli Stati di garantire un sistema scolastico realmente inclusivo.

La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia stabilisce che ogni decisione debba rispettare il superiore interesse del minore.

Sospendere un bambino con una disabilità cognitiva gravissima significa violare non solo questi principi, ma anche quelli di proporzionalità e ragionevolezza che devono guidare ogni azione amministrativa.

La rete dei servizi: un’assenza inaccettabile

Particolarmente preoccupante è la mancata attivazione di un lavoro di rete con servizi sociali territoriali ed ente locale, come previsto dalla Legge 328/2000 sul sistema integrato di interventi sociali.

Una scuola che agisce da sola non è una comunità educante: è una struttura che rinuncia al proprio ruolo di presidio inclusivo.

Serve un cambio di rotta immediato

Il Coordinamento chiede che la decisione venga revocata senza indugio, che si avvii un confronto serio tra scuola, famiglia, servizi sociali e sanitari, e che dirigenti scolastici e organi collegiali ricevano una formazione specifica su inclusione, diritti umani e gestione non punitiva dei comportamenti problematici.

La scuola non può punire la fragilità

Il messaggio è chiaro: la scuola non può trasformarsi nel luogo in cui la disabilità diventa motivo di sanzione.

Deve rimanere lo spazio in cui ogni bambino — soprattutto il più vulnerabile — viene accolto, sostenuto e protetto.

Punire la disabilità non è educare. È tradire lo spirito stesso della scuola della Repubblica.

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