È consuetudine per il lavoratore quotidianamente recarsi presso il proprio luogo di lavoro dovendo affrontare tragitti più o meno lunghi, che richiedono l’utilizzo di un mezzo di trasporto (automobile, autobus, bicicletta ecc.). È possibile pertanto che, durante questo tragitto, si possa incorrere in un sinistro che cagioni un infortunio allo sfortunato lavoratore: in tali casi, con determinati presupposti, la legge prevede un diritto al risarcimento per l’infortunio subito.
La legge, art. 12 del D.lgs 23 febbraio 2000 n. 38, prevede 3 casi nei quali si parla di infortuni in itinere:
La copertura della polizza obbligatoria
Il datore di lavoro è obbligato per legge a stipulare assicurazioni per gli infortuni sul lavoro. Tale assicurazione copre gli infortuni in itinere del lavoratore a condizione che quest’ultimo non percorra un itinerario diverso da quello più breve. Grande dibattito nelle aule di Tribunali e in giurisprudenza di Cassazione continua a interessare la scelta del mezzo di trasporto: l’indennizzo infatti viene ad essere concesso solo e se l’utilizzo della propria autovettura, ad esempio, sia strettamente necessario nel percorso casa-lavoro in quanto non esistono mezzi pubblici di trasporto che collegano la casa con il luogo di lavoro, ovvero non c’è coincidenza tra l’orario dei mezzi pubblici e quello del lavoro.
L’indennizzo
L’Inail provvede a versare un indennizzo solo se il danno biologico riportato sia superiore al 6%. Una percentuale di per sé abbastanza alta, che dunque interviene in casi di una certa gravità. A titolo di esempio, un sinistro stradale nel percorso casa-lavoro che comporti al lavoratore alla guida il classico “colpo di frusta”, difficilmente sarà indennizzato da Inail come infortunio in itinere.
LA PROCEDURA
Per ottenere dunque un indennizzo per infortunio in itinere è necessario: