PALERMO – La Cassazione ha deliberato che le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all’estero, nato con la maternità surrogata, non possono ottenere in Italia la trascrizione all’anagrafe dell’atto di filiazione del bambino, riconosciuta nel Paese straniero.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno pubblicato oggi la sentenza secondo cui non è possibile trascrivere nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero, che ha stabilito un rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero, mediante maternità surrogata, e un soggetto cosiddetto “genitore d’intenzione“.
La Cassazione ha, inoltre, rigettato la richiesta di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento che riguardava due minori concepiti da uno dei componenti di una coppia omosessuale attraverso la procreazione assistita, con l’apporto di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti, mentre l’altra aveva provveduto alla gestazione.
Una nota precisa che, riconoscere il minore come figlio dell’altro componente della coppia, andrebbe in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità, previsto dall’articolo 12, comma sesto, della legge 40 del 2004 in materia di procreazione assistita.
La sentenza si pone a tutela della gestante e dell’istituto dell’adozione e non esclude, però, la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983.
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