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09.06.2020

Bonus affitti alle imprese (e non solo): beneficiari, procedure e condizioni per usufruirne

di Redazione
Bonus affitti alle imprese (e non solo): beneficiari, procedure e condizioni per usufruirne

Dal 6 giugno è possibile utilizzare il credito d’imposta del 60% del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole. Si tratta del cosiddetto bonus affitti, previsto per quelle imprese che, a causa del lockdown, hanno subìto un calo di fatturato nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Non solo imprese “classiche” e commercianti, ma anche enti no profit, compresi quelli del terzo settore, e gli enti civilmente riconosciuti, come quelli religiosi, i quali svolgono “un’attività istituzionale d’interesse generale“, secondo quanto scritto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate, potranno usufruire del credito d’imposta.

Anche il bonus affitti, così come il bonus bicicletta, rientra nel decreto Rilancio italiano per dare una mano a tutti coloro i quali sono stati danneggiati (e continuano a esserlo) dall’emergenza sanitaria ancora in corso. Si tratta di un’agevolazione fiscale pari al 60% del canone locazione degli immobili a uso non abitativo e al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. Il tutto riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio. Per poterne usufruire bisogna comunque aver pagato l’affitto in quei mesi. In alternativa, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento.

Questo per quanto riguarda le condizioni di accessibilità. Le procedure, invece, sono legate al codice tributo (6920) da indicare nel modello F24, comunicato dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre, beneficia del credito d’imposta chi, tra le categorie sopracitate, svolge attività con ricavi non superiori ai 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Alle strutture alberghiere e agrituristiche, il beneficio è riconosciuto a prescindere dal volume dei ricavi.

Sono, però, presenti alcune clausole. La più importante riguarda il “volume di perdita” di un’attività. Infatti, il bonus sarà concesso solo a quelle imprese che hanno registrato un calo del fatturato pari al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (quindi rispetto ai mesi di marzo, aprile e maggio 2019). Nel caso in cui tale riduzione venga registrata in uno o due mesi, il credito d’imposta spetterà solo per i periodi in cui si è scesi effettivamente sotto la soglia. Tale condizione viene applicata solo a locatari esercenti attività economica. Non è prevista, invece, per gli enti non commerciali. Per quest’ultimi, oltre ai ricavi non superiori ai 5 milioni, l’unica condizione da rispettare è quella che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Immagine di repertorio

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