Catania, dipendente del Ministero della Giustizia accusato di assenteismo: tribunale annulla licenziamento

Catania, dipendente del Ministero della Giustizia accusato di assenteismo: tribunale annulla licenziamento

CATANIA – Anche i “furbetti del cartellino” hanno diritto a un giusto processo e a una sanzione adeguata all’infrazione commessa che tenga conto anche della loro storia lavorativa. È quanto ha recentemente affermato il Tribunale del lavoro di Catania nel procedere all’annullamento del licenziamento, comminato dal Ministero della Giustizia, nei confronti di un dipendente accusato di assenteismo.

Nel 2017 un gruppo di dipendenti del Ministero della Giustizia in servizio in alcuni uffici giudiziari di Catania, erano stati coinvolti in un’indagine della procura nata da un esposto che segnalava presunti episodi di assenteismo.

Concluse le indagini in sede penale, il Ministero ha quindi avviato i relativi procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti coinvolti, giungendo per uno di essi al licenziamento senza preavviso, per grave violazione del rapporto fiduciario che lega il pubblico dipendente con l’amministrazione, essendogli state contestate assenze ingiustificate per complessive 10 ore circa, ridotte in seguito a circa 7 ore.





Impugnato il licenziamento innanzi al Tribunale del lavoro di Catania, il giudice del lavoro, dott.ssa Valentina Scardillo, ne ha disposto l’annullamento ritenendolo illegittimo. In particolare, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Dino Caudullo che assisteva il dipendente, il giudice ha evidenziato che la definitiva sfiducia del datore di lavoro che può legittimare il licenziamento, deve tenere conto delle circostanze del caso concreto, quali il comportamento pregresso del lavoratore e il concreto svilupparsi dei fatti contestati, nonché il danno derivatone per l’amministrazione.

Nel caso specifico, il Giudice del lavoro ha rilevato che il dipendente non avesse precedenti disciplinari e avesse condotto la propria carriera professionale con valutazioni sempre positive, che il danno patrimoniale concretamente derivato all’amministrazione dalla condotta contestata, pari a complessivi 125 euro, fosse indubbiamente esiguo e che ad altri colleghi coinvolti nella medesima inchiesta era stata applicata solo una sospensione dal servizio e non pure il licenziamento. Applicando una nuova disposizione introdotta da uno dei decreti attuativi della Legge Madia, il giudice ha ritenuto che la condotta fosse meritevole di sanzione, seppure inferiore rispetto al licenziamento, irrogando quindi al dipendente una sospensione di mesi cinque dal lavoro e dalla retribuzione.

Il tribunale quindi, ha disposto l’annullamento del licenziamento, sostituendolo con la sanzione della sospensione per cinque mesi dal lavoro e dalla retribuzione, ordinando la reintegra del dipendente nel posto di lavoro con il diritto a percepire un’indennità risarcitoria corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dedotta altresì la retribuzione relativa al periodo di sospensione dal lavoro. Si tratta di una delle prime applicazioni pratiche della novità legislativa introdotta dal D.Lvo 75/2017 in materia di procedimenti disciplinari nel pubblico impiego, ossia il potere del giudice di applicare una sanzione diversa rispetto a quella inflitta dal datore di lavoro pubblico, qualora questa venga ritenuta sproporzionata e quindi annullata.