Divieto di lavorare al sole dalle 12.30 alle 16 nei settori più esposti: il provvedimento sarà in vigore fino al 31 agosto
Stop alle attività lavorative svolte in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16, nei comparti maggiormente a rischio come edilizia, agricoltura, cave e logistica.
È quanto prevede l’ordinanza urgente firmata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in vigore con effetto immediato e valida fino al 31 agosto 2026. Tra le novità introdotte quest’anno, anche l’estensione delle tutele ai rider, i fattorini impegnati nelle consegne in bicicletta.
“Come l’anno scorso – afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – anche quest’anno l’ordinanza che ho firmato ha l’obiettivo di salvaguardare la salute di quanti svolgono la loro opera sotto il sole nelle ore più calde, nei settori più esposti allo stress termico. Ho voluto inserire anche i rider, che ogni giorno devono effettuare le loro consegne a qualsiasi ora, anche in quelle che registrano i picchi di calore, senza la possibilità di ripararsi dal sole.
Le condizioni climatiche sempre più estreme impongono a tutti di innalzare il livello di attenzione e di prevenzione. Noi stiamo facendo la nostra parte, confrontandoci anche con i sindacati, e confidiamo nel senso di responsabilità di tutti perché la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sono priorità imprescindibili”.
Il divieto di svolgere attività lavorative all’aperto entrerà in vigore nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul portale Worklimate, nella sezione dedicata ai “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”, segnalerà alle ore 12 un livello di rischio classificato come “Alto”.
L’ordinanza dispone che i datori di lavoro adottino tutte le misure organizzative e operative necessarie a ridurre i rischi derivanti dallo stress termico, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il provvedimento non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori quando siano impegnati in interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità. Anche in questi casi, tuttavia, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per limitare il rischio di esposizione eccessiva alle alte temperature e garantire la sicurezza dei lavoratori.