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27.01.2025

Due diligence reputazionale fornitori: linee guida per una corretta gestione aziendale

di Stefania Barone
Due diligence reputazionale fornitori: linee guida per una corretta gestione aziendale
Indice

Nel mondo societario sempre più spesso si sente parlare di “due diligence” ed in particolare di “due diligence reputazionale dei fornitori”.

In effetti, è fondamentale per una società che voglia essere davvero compliance alle normative vigenti prevedere procedure di selezione dei propri partner commerciali.

Le linee guida

A tal fine, è opportuno seguire specifiche linee guida afferenti ai requisiti tecnici, finanziari e reputazionali dei soggetti con cui viene in contatto.

Un valido punto di partenza è rappresentato dai criteri già impiegati dalle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito dei processi di qualifica reputazionale dei fornitori ai fini dell’affidamento in appalto dei lavori pubblici.

Il riferimento è agli artt. 94-95- 96 del nuovo Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

I criteri

Tali criteri sono stati fatti propri anche dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che, con circolare n. 3/2022 DAC, nelle proprie indicazioni operative per la gestione delle aziende sequestrate e confiscate nel circoscritto ambito del Procedimento di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011, indica i seguenti “ Criteri di selezione di fornitori e clienti ”:

[…]

– 1. Trasparenza delle procedure;

– 2. Pari opportunità;

– 3. Economicità

– 4. Idoneità professionale, capacità economica del contraente;

– 5. Affidabilità rispetto al rischio di condizionamento criminale. A tal fine non può essere stipulato alcun contratto con soggetti che risultino essere parenti, coniugi, affini o conviventi con il destinatario della confisca, ovvero con coloro che hanno condanne, anche in primo grado, o sono sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all’articolo 416-bis del codice penale”.

La giurisprudenza

Ad oggi, sebbene non esista un obbligo esplicito per i soggetti privati di fare propri tali criteri nella selezione dei fornitori aziendali, occorre considerare che la più recente giurisprudenza è nel senso di punire l’assenza di adeguati controlli sui partner commerciali, si pensi alla corposa attività esercitata da parte del Tribunale della Prevenzione di Milano, il quale ha acceso i fari sulla supply chain di molti dei colossi del mondo della moda e della logistica, ritenendo che, all’esito delle indagini effettuate, fossero insufficienti i controlli svolti fino a quel momento rispetto all’affidabilità dei soggetti ai quali era affidata in conto terzi parte delle lavorazioni che contribuivano alla realizzazione del prodotto finale destinato al mercato.

Peraltro, è unanime la giurisprudenza di legittimità e di merito nel sostenere che: “La mancata predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili, adeguati a prevenire e contrastare la crisi della società, configura un’irregolarità gestoria che può portare alla revoca giudiziale degli amministratori” (in questo senso Tribunale di Catania Sez. spec. Impresa, 08/02/2023).

La mancata adozione di adeguati assetti organizzativi, quindi, è grave atto di mala gestio e motivo di revoca degli amministratori (Unico o C.d.a.).

Le conclusioni

Sulla scorta delle pronunce giudiziali in parola, non è privo di fondamento ritenere che le società, anche al fine di scongiurare il rischio di applicazione di sanzioni e/o forme di commissariamento, debbano recepire i principi in materia di due diligence e impiegarli, dapprima, nella valutazione preliminare dei soggetti con i quali intendono avviare un rapporto di fornitura e poi, in seguito, nell’ambito del monitoraggio periodico dei fornitori con cui esistono già contratti in esecuzione.

Per concludere questa breve disamina, dunque, è possibile sostenere che la gestione dei rapporti con i fornitori sarà agevolata dalla definizione di uno specifico processo di selezione e qualifica del fornitore, all’esito del quale la società sarà in grado di mantenere un proprio Registro dei Fornitori; questa attività di due diligence dovrà, poi, essere dinamica e costante al fine di adottare tempestivamente gli eventuali provvedimenti di iscrizione, sospensione o cancellazione da detto Registro, nonché gestire opportunamente i rapporti contrattuali già in essere o in corso di definizione.

stefania barone rubrica

17:43