ITALIA – Prorogata la scadenza dell’assegno unico per i figli per fare domanda con retroattività ai mesi precedenti.
In precedenza la data era stata fissata al 30 settembre, ma adesso slitterà ancora un po’ per permettere di fare domanda anche a chi non è riuscito a farla in passato, in modo tale da ottenere l’assegno da luglio.
Poco più di un quarto di coloro che ne avrebbero diritto (meno di 500mila) hanno fatto richiesta. Per circa 260mila richieste sono stati già autorizzati i pagamenti, per le altre domande ancora si procede ai controlli.
L’assegno temporaneo è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
La misura, finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, è stata adottata in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli.
L’assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):
L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50mila euro di ISEE).
In particolare:
Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).
Esempi:
Nel caso in cui il nucleo familiare risulti già titolare di Reddito di Cittadinanza, l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.
L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:
Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta.
Il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
L’assegno è compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col Reddito di Cittadinanza.
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