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07.07.2026

Disagi aerei a Catania: rimborsi, hotel e pasti, ecco i diritti dei passeggeri

di Redazione | 1 min di lettura

Non è prevista la compensazione pecuniaria fino a 600 euro a passeggero

Disagi aerei a Catania: rimborsi, hotel e pasti, ecco i diritti dei passeggeri
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I passeggeri coinvolti nei disagi aerei causati dalle più recenti eruzioni dell’Etna hanno diritto a rimborsi ed assistenza, come previsto dal Regolamento Ce 261/2004. Ad affermarlo, la società specializzata in trasporto aereo RimborsoAlVolo, che scende in campo per offrire aiuto ai viaggiatori danneggiati dallo stop ai voli presso lo scalo siciliano.

Le linee guida di RimborsoAlVolo

Anche in circostanze eccezionali come quella registrata in queste ore a causa dell’intensa attività vulcanica, se la compagnia aerea cancella o ritarda il volo, quest’ultima ha l’obbligo di garantire assistenza ai passeggeri sottoforma di pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Nel caso in cui la compagnia non dovesse garantire l’assistenza e il passeggero ha dovuto pagare i pasti, le bevande, i taxi o gli hotel, l’agenzia deve rimborsare le spese sostenute, purché ragionevoli e appropriate: a tal fine è bene conservare tutte le ricevute attestanti tali spese, meglio se nominative, specie per i taxi – spiega RimborsoAlVolo.

Il rimborso del biglietto

Nel caso in cui un volo fosse cancellato a causa dei problemi riscontrati presso lo scalo, la compagnia aerea deve offrire la scelta tra: il rimborso del biglietto e, in caso di coincidenza, un volo di ritorno all’aeroporto di partenza non appena possibile; l’imbarco su un altro volo verso la destinazione finale non appena possibile, oppure l’imbarco su un altro volo in una data successiva.

Non è prevista invece la compensazione pecuniaria fino a 600 euro a passeggero: trattandosi di un caso di forza maggiore, il ritardo o la cancellazione del volo non è imputabile alla responsabilità della compagnia aerea” – specifica Kathrin Cois, Direttore Generale di RimborsoAlVolo.

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