Normalmente in caso di cancellazione di un volo il passeggero ha diritto a ricevere assistenza da parte della compagnia aerea. Può attendersi un’offerta di volo alternativo, una proposta di rimborso oppure di fornitura di pasti, trasferimenti, alloggi e altri servizi di prima necessità.
Tuttavia, quando la cancellazione è dovuta a uno sciopero del settore aereo, il Regolamento Europeo 261/2004 non prevede il diritto alla compensazione economica, poiché lo sciopero è considerato una circostanza eccezionale, non imputabile alla compagnia. Nonostante ciò, resta comunque il diritto al rimborso delle spese sostenute per il viaggio.