ITALIA – Grande novità per gli italiani: anche per il 2021 è stata confermata la possibilità di richiedere il bonus vacanze. A stabilirlo è il decreto Milleproroghe, convertito in legge lo scorso 1 marzo, che concede la proroga della scadenza del bonus vacanze dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Dunque per quest’ultima data il bonus può essere richiesto e speso.
Bonus vacanze: in cosa consiste
Il bonus vacanze o “tax credit vacanze” è una misura che rientra nel decreto “Rilancio” ed è rivolto alle famiglie con ISEE in corso di validità non superiore ai 40mila euro. Per calcolare l’ISEE bisogna presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica. Quest’ultima può essere presentata accedendo al sito dell’Inps o in alternativa rivolgendosi a un Caf.
Lo sconto può essere utilizzato soltanto da un componente del nucleo familiare ed è destinato alle strutture turistiche italiane come per esempio gli agriturismi. La cifra del bonus dipende dal numero di membri per nucleo familiare:
- un massimo di 500 euro per nuclei con più di due persone;
- un massimo di 300 euro per nuclei composti soltanto da due persone;
- un massimo di 150 euro per i single.
Modalità di erogazione del bonus
Secondo quanto si legge anche nel documento aggiornato dell’Agenzia delle Entrate, il bonus va speso in un’unica soluzione, per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione. Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di
dichiarazione dei redditi.
Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Lo sconto avviene al momento del pagamento dell’importo e può essere richiesto ed erogato soltanto via digitale. Dunque è necessario munirsi di un’identità digitale SPID o CIE (carta di identità elettronica) e avere l’accesso all’applicazione “IO“. Per accedere a quest’ultima basta registrarsi e conservare il codice PIN richiesto. Il bonus, una volta verificata l’idoneità e dunque confermato, può essere visualizzato nella sezione “Pagamenti” dove si può vedere il codice e il QR-Code.
Inoltre, la persona che usufruisce dello sconto deve essere necessariamente l’intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Peraltro, il bonus può essere usato una sola volta.
Il compito del fornitore
Per mettere in pratica lo sconto, l’esercente deve accedere a un’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate inserendo le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate o mediante l’identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi.
Come si continua a leggere nella guida dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l’applicazione del limite annuale di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000. Per ulteriori informazioni si può sempre visionare il documento disponibile nel sito dell’Agenzia delle entrate.
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