Firmato il nuovo Dpcm, valido sino al 3 dicembre: coprifuoco dalle 22, dalle regole per tutti ai tre scenari di rischio

Firmato il nuovo Dpcm, valido sino al 3 dicembre: coprifuoco dalle 22, dalle regole per tutti ai tre scenari di rischio

Il nuovo Dpcm è stato firmato (clicca qui per scaricarlo) nella notte dal premier Giuseppe Conte. Nel provvedimento sono presenti sia delle norme valide per tutto il territorio nazionale, sia delle norme che varranno a livello regionale.

Il provvedimento avrà validità dal 5 novembre al 3 dicembre.

Regole differenti per contenere la corsa dei contagi nelle singole regioni, con tre scenari di rischio. Si interverrà a livello graduale a seconda della soglia di criticità che si registra nelle varie regioni, suddividendo le regioni più a rischio in fase di massima gravità ed elevata gravità. Sarà il ministro della Salute con propria ordinanza a stabilire in quale scenario si trovano le regioni.

Regole Valide per tutti

  • Chiuderanno musei, mostre e luoghi di cultura.

 

  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

 

  • Didattica a distanza al 100% per le superiori. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

 

  • Riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici, con esclusione del trasporto scolastico dedicato.

 

  • Dalle ore 22 alle ore 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. In quel caso servirà l’autocertificazione.

 

  • Chiudono i corner per le scommesse e giochi ovunque siano (bar, tabacchi etc.).

 

  • Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.

 

  • Sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

 

  • Nella pubblica amministrazione vanno assicurate le percentuali più elevate possibili di lavoro agile.

Regioni in scenario di massima gravità – I FASCIA

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

 

  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

 

  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

 

  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

 

  • Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

  • Tutte le attività svolte nei centri sportivi all’aperto sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzate dagli enti di promozione sportiva.

 

  • È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.

 

  • Possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, o quando sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali.

 

  • Le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

 

  • I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

Regioni in scenario di elevata gravità – II FASCIA

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle regioni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

 

  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

 

  • Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.