Il ripristino della convivenza tra ex coniugi non è sufficiente ad interrompere la separazione e a bloccare l’azione di divorzio. A tal fine è, infatti, necessario che sia stata ricostituita l’affectio coniugalis.
La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, non ha dubbi su questo punto e, con ordinanza n. 14037/2021, rigetta il ricorso di una donna contro il provvedimento che aveva confermato la sentenza di divorzio tra lei e l’ex marito.
Dopo essere stato pronunciato il divorzio in primo grado, questo veniva confermato dalla Corte d’appello di Firenze, che aumentava a 500 euro mensili l’assegno divorzile a carico del marito e in favore della donna. Non solo. Il Giudice di secondo grado riteneva che non vi era stata alcuna ricostituzione dell’affectio maritalis, ma solo una ripresa temporanea della convivenza tra i due ex coniugi dovuta ad interessi pratici di entrambi. Soprattutto del marito, che si trovava più vicino al luogo di lavoro.
Di diverso avviso la donna, che denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1 n.3, n.4 e n.5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 154 c.c., e chiede la nullità della sentenza per omessa e contraddittoria motivazione ed omesso esame di fatti decisivi. In particolare:
Con questi due motivi la donna vuole censurare la statuizione della Corte d’appello con cui è stata esclusa la ricostituzione dell’affectio maritalis come fattore interruttivo della separazione e condizione di improcedibilità dell’azione di divorzio.
Con ordinanza n. 14037/2021 la Cassazione stabilisce che i motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati.
La Suprema Corte richiama un suo stesso orientamento e riafferma che “per provare la riconciliazione tra coniugi separati e considerati gli effetti da essa derivanti, non è sufficiente che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale”.
E proprio a tali principi – proseguono gli Ermellini – si è conformata la Corte d’appello, che ha ritenuto che “le circostanze accertate (pagamento dell’assegno, marito che dorme sul divano, assenza di rapporti fisici, relazione extraconiugale intrattenuta dall’ex marito durante la ripresa della convivenza, durata solo 4-5 mesi) deponessero per la mancata ricostruzione della comunione spirituale e materiale”.
Infine – conclude la Cassazione – la Corte d’appello ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione idonea e superiore al minimo costituzionale, per cui i motivi sono infondati nella parte in cui denunciano il vizio motivazionale.
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