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26.06.2018

Le quote di legittima in presenza di testamento

di Vincenzo Andrea Caldarella
Le quote di legittima in presenza di testamento

Alla morte di un individuo, quest’ultimo lascia un patrimonio ereditario che, piccolo o grande che sia, necessita sempre di apposita regolamentazione ai fini della corretta suddivisione dei beni, mobili e immobili.

Il nostro sistema, tutela la possibilità per il defunto di provvedere, prima della sua morte, alla redazione di un testamento: con tale atto, è possibile destinare buona parte del proprio patrimonio a soggetti specifici (un figlio, piuttosto che un ente ecc.). In ogni caso, una quota dovrà comunque essere riservata ai familiari in linea retta, anche se ciò è contrario alla volontà espressa dal testatore. La quota che pertanto può essere disposta con testamento è definita “disponibile”; la quota invece necessariamente da destinare ad alcuni eredi è definita come quota non disponibile o “di legittima”.

Il codice civile stabilisce con chiarezza quali siano le quote disponibili e le quote non disponibili, cioè di quali parti un testatore possa liberamente disporre con il proprio testamento, e quali parti debbano invece essere riservate ai legittimari.

Le persone che hanno diritto alla quota di legittima sono:

il coniuge; i figli; i genitori (solo in assenza di figli).

Quali quote di legittima spettano loro?

FIGLI

Ai figli è riservata la metà del patrimonio del genitore, se questi lascia un solo figlio:

se i figli sono due o più (art. 537 c.c.):

ASCENDENTI

Agli ascendenti legittimi è riservato un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.):

CONIUGI E FIGLI

Se con il coniuge concorre un solo figlio legittimo o naturale, la quota di riserva per il figlio è di un terzo. Al coniuge spetta un altro terzo del patrimonio oltre al diritto di abitazione:

Se i figli sono due o più, in presenza di testamento, la quota sarà la seguente:

Nei casi di eredità con testamento, è comunque sempre opportuno rivolgersi a un legale di fiducia, al fine di determinare consapevolmente la quota spettante a ciascun erede, senza rischi di eventuali successive azioni di riduzione da parte dell’erede rimasto insoddisfatto dalla suddivisione.

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