Se i coniugi hanno proposto ricorso congiunto di divorzio, il ripensamento di uno solo di essi non rende la domanda improcedibile. Quest’ultima è infatti comune e paritetica e il consenso può essere revocato solo congiuntamente. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con ordinanza n. 19348/2021.
In primo grado una coppia avanzava domanda congiunta di divorzio, che veniva accolta dal Tribunale. Il marito, tuttavia, successivamente manifestava la volontà di revocare il proprio consenso alla domanda congiunta e impugnava la decisione del Tribunale davanti alla Corte d’appello. Ma il Giudice di seconde cure non ha avuto dubbi: il consenso all’accordo non può essere revocato separatamente da ciascuno dei due coniugi che hanno presentato il ricorso congiunto, in ogni tempo o quanto meno sino alla sottoscrizione del verbale di udienza.
L’uomo ricorre quindi in Cassazione esponendo i seguenti motivi:
La Suprema Corte non ha dubbi e con ordinanza n. 19348/2021 rigetta il ricorso.
Per gli Ermellini il primo motivo è inammissibile. Il vizio fatto valere dal ricorrente, infatti, non è stato posto in sede di merito e, dunque, non può essere trattato per la prima volta in sede di legittimità. Inoltre lo stesso non è pertinente ed è generico perché con esso si è lamentato il mancato esame di una questione che non è mai stata posta e di cui non è mai stato prospettato il contenuto.
Il secondo motivo è invece manifestamente infondato. Per gli Ermellini è corretta la decisione della Corte d’appello secondo cui “il consenso prestato con la proposizione del ricorso congiunto non è revocabile da uno solo dei coniugi”.
La domanda è infatti paritetica e comune e, per tale ragione, ad essa i coniugi possono rinunciare solo congiuntamente. Una volta avanzata, cioè, non è ammesso il ripensamento da parte di uno solo di essi, tant’è che la revoca del consenso non impedisce al Tribunale di procedere.
Infine, il terzo motivo è inammissibile nel punto in cui viene ribadita la revoca del consenso. Ovviamente per le ragioni già invocate dalla Suprema Corte con riferimento al secondo motivo.