La separazione tra coniugi, determina a carico del coniuge non collocatario dei figli, oppure del coniuge percettore di redditi molto più elevati rispetto all’altro, l’obbligo di versamento di un assegno mensile di mantenimento.
Tale assegno, può essere oggetto di modifica in presenza di alcuni fattori, come ad esempio il mutamento delle condizioni economiche oppure nel caso in cui un coniuge formi una nuova famiglia.
Per ottenere l’assegno di mantenimento, il coniuge deve espressamente richiederlo nel giudizio di separazione, non deve possedere adeguati redditi propri, non deve essergli stata addebitata la separazione e non deve convivere con un’altra persona.
La legge consente a ciascun coniuge la possibilità di chiedere al giudice la revisione, ossia la modifica dell’assegno di mantenimento. Ciò accade, in particolare, quando sopraggiungono fatti nuovi che giustifichino una modifica. Ad esempio:
Nel caso in cui le condizioni economiche del soggetto obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento cambino nel corso del tempo, è possibile rivolgersi nuovamente al Tribunale per chiedere la riduzione dell’assegno ed esponendo tutte le motivazioni.
Attenzione: non puoi ridurre l’assegno autonomamente, ma devi necessariamente rivolgerti al giudice. La richiesta non verrà accolta qualora la riduzione della somma dovuta a titolo di mantenimento sia ingiustificata.
In ogni caso, sarà sempre opportuno consultarsi preventivamente con un avvocato al fine di poter individuare la procedura più utile per il cliente.