Nessun declassamento automatico delle aree tutelate, vincoli non negoziabili e piena tutela del paesaggio
Nessun declassamento automatico delle aree tutelate, vincoli non negoziabili e piena tutela del paesaggio. L’assessorato regionale dei Beni culturali chiarisce il contenuto del decreto sui Piani paesaggistici e smentisce le ricostruzioni che parlano di un allentamento delle tutele.
L’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana ha precisato i contenuti del decreto assessoriale n. 25/GAB del 10 giugno 2026, ribadendo che il provvedimento non modifica la gerarchia delle norme né favorisce nuove edificazioni nelle aree sottoposte a tutela.
“Il provvedimento nasce su input dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e del dipartimento regionale per garantire una rigorosa standardizzazione, chiarezza e allineamento nei contenuti prescrittivi di tutti i Piani paesaggistici d’ambito della Regione, risolvendo dubbi interpretativi”, ha dichiarato l’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato.
“L’assessorato prosegue con determinazione il suo mandato che è quello di proteggere in modo rigoroso il patrimonio dell’Isola. Nessun arretramento sui vincoli, nessuna concessione al cemento e nessuna negoziazione delle tutele, ma strumenti chiari capaci di bilanciare la salvaguardia del paesaggio con l’adeguamento delle infrastrutture pubbliche strategiche”, ha aggiunto.
L’assessorato chiarisce che è “destituita di ogni fondamento” l’ipotesi di un declassamento automatico delle aree sottoposte a tutela in presenza di previsioni edificatorie contenute negli strumenti urbanistici.
L’attribuzione del livello di Tutela 1 riguarda esclusivamente aree già interessate da piani regolatori o attuativi convenzionati e adottati prima dell’approvazione del Piano paesaggistico, consentendo solo l’adeguamento normativo di insediamenti già esistenti.
Il decreto ribadisce inoltre che gli strumenti urbanistici comunali non possono modificare la destinazione delle aree tutelate con livelli 2 e 3 e conferma il divieto di varianti urbanistiche finalizzate a nuove edificazioni in verde agricolo.
Resta inoltre fermo il ruolo autorizzativo delle Soprintendenze, mentre eventuali valutazioni dell’Osservatorio regionale per la qualità del Paesaggio riguardano esclusivamente opere pubbliche strategiche di interesse almeno regionale e sono subordinate all’istruttoria tecnica delle competenti Soprintendenze.