Il volo doveva arrivare alle 15.45, atterraggio alle 20.08
Oltre quattro ore di ritardo rispetto all’orario previsto e 500 euro complessivi di compensazione per due passeggere. Il Giudice di Pace di Catania ha accolto il ricorso promosso da ItaliaRimborso contro Ryanair per il volo FR368 Catania-Malta del 9 luglio 2024.
La decisione affronta anche la questione relativa al termine entro il quale i viaggiatori possono agire per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento europeo 261/2004.
Il collegamento Ryanair interessato dalla controversia avrebbe dovuto lasciare Catania alle 14.50, con arrivo a Malta programmato alle 15.45.
L’aereo, invece, è atterrato alle 20.08, accumulando quindi un ritardo superiore alle tre ore previste per l’accesso alla compensazione pecuniaria secondo la disciplina europea e la relativa giurisprudenza.
Il ricorso è stato presentato da ItaliaRimborso per conto di due passeggere.
Uno degli aspetti centrali della sentenza riguarda proprio i tempi entro i quali è possibile avanzare la richiesta.
Secondo quanto riportato da ItaliaRimborso, il Giudice di Pace di Catania ha ritenuto applicabile un termine di decadenza di due anni, escludendo nel caso esaminato l’applicazione di un diverso termine di prescrizione alla richiesta di compensazione pecuniaria.
Nel caso specifico, il volo risaliva al 9 luglio 2024, mentre l’azione giudiziaria era stata avviata nel febbraio 2025, dunque entro i due anni.
Accertata la tempestività dell’azione, secondo quanto riferito da ItaliaRimborso, nel giudizio Ryanair non avrebbe contestato nel merito il ritardo prolungato e non avrebbe fornito prova della presenza di circostanze eccezionali idonee a escludere l’obbligo di compensazione.
Il ricorso è stato quindi accolto integralmente e la compagnia aerea è stata condannata al pagamento di 500 euro complessivi, pari a 250 euro per ciascuna passeggera, a titolo di compensazione pecuniaria.
La pronuncia rappresenta, secondo ItaliaRimborso, un’ulteriore conferma della tutela riconosciuta ai passeggeri in caso di ritardi aerei e dell’applicazione del termine biennale per far valere il diritto alla compensazione.