Vaccini a scuola: obblighi, procedure e rischi. Tutto quello che c’è da sapere

Vaccini a scuola: obblighi, procedure e rischi. Tutto quello che c’è da sapere

L’inizio di questo nuovo anno scolastico sarà ricordato da molti, bambini e genitori, come “l’anno del vaccino”. Divenuto obbligatorio per tutti gli alunni ai fini della stessa iscrizione scolastica, continua a tutt’oggi a generare non poca confusione in merito a scadenze, certificazioni e documenti da presentare presso le segreterie scolastiche. Le regioni e le tv, inoltre, provvedono a rendere la questione ancora più complessa, in considerazione del fatto che ogni amministrazione regionale, in pratica, ha potuto stabilire liberamente scadenze, rinvii e modalità. Cerchiamo dunque di fare un po’ di chiarezza.

Il decreto legge 73/2017 dispone che 10 vaccinazioni siano obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra i zero e i 16 anni, in base alle indicazioni specifiche contenute nel Calendario vaccinale nazionale vigente nel proprio anno di nascita.

Le vaccinazioni obbligatorie sono: anti-poliomelite, anti-difterite, anti-tetano, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella.

QUALI DOCUMENTI PRESENTARE:

Per rendere effettivo l’obbligo vaccinale, i genitori devono presentare all’atto dell’iscrizione la documentazione che dimostri l’avvenuta vaccinazione, tramite uno di tali documenti:

– copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dalla Asl;
– certificato vaccinale;
– attestato vaccinale rilasciato da Asl.

Oppure bisogna presentare la prenotazione di appuntamento per effettuare la vaccinazione tramite:

– attestazione di avvenuta prenotazione della vaccinazione presso la ASL.

Se il bambino ha già avuto una o più delle malattie sopra indicate, è necessario presentare uno dei seguenti atti:

copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL (disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica della ASL presso la quale è stata eseguita);

attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta, anche a seguito dell’effettuazione di un’analisi al sangue che dimostri la presenza di anticorpi protettivi per la malattia.

Per tale test, non è prevista la gratuità e il costo rimane a carico del genitore.

Il Ministero precisa al riguardo che la vaccinazione nei soggetti che hanno già contratto la malattia non è controindicata.

QUANDO PRESENTARE I DOCUMENTI:

Per l’anno scolastico 2017/2018, tale documentazione dovrà essere presentata entro il 10 settembre 2017 per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia ed entro il 31 ottobre 2017 per le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale.

Nel caso di effettuata vaccinazione, per agevolare i genitori e dare loro il tempo necessario a recuperare copia del libretto vaccinale o il certificato vaccinale o l’attestazione della ASL, è consentito loro produrre un documento di autodichiarazione delle vaccinazioni effettuate. Ci sarà poi tempo fino al 10 marzo 2018 per presentare i documenti ufficiali, quelli rilasciati dalla Asl.

COSA SUCCEDE SE NON SI PRESENTANO I DOCUMENTI?

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, il ministero ricorda che “la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso ai servizi” e che quindi, “nel caso in cui entro il 10 marzo 2018 i genitori/tutori/affidatari non facciano pervenire idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, il minore sarà escluso dall’accesso ai servizi”, rimanendovi comunque iscritto e con la possibilità di esservi riammesso “successivamente alla presentazione della documentazione richiesta”.

Per l’accesso alla scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, invece, la presentazione della documentazione “non costituisce requisito di accesso” e quindi i minori potranno continuare a frequentare ma i genitori saranno contattati dalla Asl per un colloquio informativo: ove non provvedano a vaccinare il proprio figlio verranno applicate delle sanzioni pecuniarie, da 100 a 500 euro.

Ovvio sottolineare che non bisogna in alcun modo falsificare o dichiarare il falso nell’autocertificazione eventualmente presentata: in questi casi, la sanzione penale, prevista dall’art. 483 c.p., prevede la pena della reclusione fino a due anni.

Avv. Vincenzo Andrea Caldarella del foro di Catania