Violenza contro le donne: le tutele giuridiche

Violenza contro le donne: le tutele giuridiche

Siamo alla conclusione di un periodo fitto di iniziative, che la stampa nazionale e locale ha battezzato “settimana contro la violenza sulle donne” (in verità solo ieri, venerdì 25 novembre, è stata ufficialmente, come ogni anno dal 1999 per iniziativa dell’Assemblea Generale delle Nazionali Unite, la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”). E può essere tempo di bilanci.

Certo, del problema quest’anno si è parlato diffusamente, e gesti simbolici importanti sono stati compiuti: penso alle panchine rosse, una delle quali posizionata davanti al Palazzo di Giustizia di Catania, con una cerimonia molto partecipata. D’altra parte, le statistiche continuano ad essere sconfortanti, se non bastassero le pessime notizie di cronaca che in questa settimana si sono concentrate, o almeno hanno avuto particolare visibilità. Sembrava poi ironia della sorte che proprio in questi giorni il Parlamento turco dovesse “depenalizzare” la pratica delle “spose bambine”, cioè, più precisamente, approvare una legge che derubricava il reato di violenza su minore purché l’autore dello stupro avesse chiesto e ottenuto, dalla famiglia e (per quel che vale!) dalla vittima, il consenso a sposarla. Condizione questa che, a quanto si è saputo, avrebbe aperto le porte delle carceri a tremila detenuti.

La notizia di questo fine settimana è che la legge è stata ritirata. L’attenzione mediatica, vogliamo sperare, è servita a qualcosa. Tuttavia, in questo bilancio in chiaroscuro, con luci e ombre, il compito che ci compete e che ci sembra doveroso assumerci è quello di un aggiornamento, rapido, ma il più possibile chiaro e preciso, sulle tutele che questa rinnovata attenzione al problema della violenza sulle donne ha prodotto in ambito giuridico, e sul ruolo degli avvocati nel rendere consapevoli e nel far fruire di queste tutele.

Dunque, schematicamente. Il testo normativo di riferimento è il cd. Decreto anti-femminicidio, cioè il D.L. 14 agosto 2013 n. 93, convertito nella L. 15 ottobre 2013 n. 119, con cui il legislatore italiano ha adottato un pacchetto di “disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”. La stessa intestazione, invero, rivela e anticipa una eterogeneità di contenuti del decreto che, a ben vedere, mal si concilia con la natura della normativa d’urgenza. Tuttavia, posto che il fulcro dell’intervento normativo risiede nel contrasto della violenza di genere (gender based violence), si comprende come il ricorso alla decretazione d’urgenza si sia reso indispensabile alla luce del susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e del conseguente allarme sociale che ne è derivato (così il preambolo del D.L. 93/2013).

E la legge è in effetti ampia, organica, ricca di spunti: seguendo le linee della Convenzione di Istanbul del 2011, persegue tre obiettivi principali: prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime. Se si guarda più nel dettaglio, essa appare funzionale ad un “approccio integrato”, intervenendo su più fronti: 1) irrigidimento del sistema sanzionatorio penale, ma anche 2) modifiche al diritto processuale a tutela della persona offesa, 3) riforma delle misure di prevenzione per condotte di violenza domestica, 4) introduzione di specifiche norme a protezione degli stranieri vittime di tali fenomeni, 5) formulazione di un piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, 6) finanziamento per i centri anti-violenza e per le case-rifugio.

Il fatto è che, a parte gli interventi immediatamente repressivi a cui abbiamo dedicato attenzione in passato, le altre linee di approccio intersecano materie fino ad oggi di competenza regionale (si pensi alla formazione nelle scuole o all’accoglienza nelle strutture sanitarie) e, soprattutto, abbisognano di specifici e tempestivi stanziamenti. Per questo, è opportuno sottolineare alcune iniziative recentissime che danno seguito alla legge del 2013 su molteplici fronti, rendendola attuabile sotto alcuni importanti profili e potenziandone l’efficacia a tutto campo.

Dunque: 1) Lo scorso 15 aprile, con Circolare INPS n. 65 del 2016, si è data attuazione all’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, che prevedeva la possibilità del congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere. Sono state infatti impartite le relative istruzioni contabili e disposte le variazioni al piano dei conti. In concreto: “le lavoratrici dipendenti del settore privato, incluse le lavoratrici per le quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni previdenziali di maternità erogate dall’INPS, hanno diritto al congedo per violenza di genere a condizione che: • risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l’attività lavorativa (il congedo in questione infatti è fruibile in coincidenza di giornate di prevista attività lavorativa); • siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio”. In questo caso, “il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa; di conseguenza, un mese di congedo equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro”.

2) Con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (cioè, con la legge di stabilità 2016), è stato introdotto il Codice Rosa come percorso di protezione delle vittime. È stato cioè previsto nelle ASL e negli ospedali un percorso di protezione delle vittime di violenza, già presente in alcuni ospedali italiani da qualche anno ma ora esteso all’intero territorio nazionale. Il Codice Rosa è un esempio di particolare interesse. Prima della “stabilità” 2016, infatti, era stato introdotto in Lombardia, su proposta istruita dal Tavolo permanente istituito, in quella Regione, con legge regionale del 2012, prima della legge nazionale. Il modello lombardo prevede la formazione a riconoscere le possibili vittime di violenza al triage del pronto soccorso, in modo da accompagnarle a un’assistenza personalizzata e completa (inclusi, se necessario, la denuncia e/o l’allontanamento dal domicilio); ma, soprattutto, prevede da subito finanziamenti annuali determinati nell’ammontare. È esattamente questo che la legge nazionale richiede a tutte le amministrazioni di predisporre; ma che tuttora manca in molti territori.

In conclusione. Che sia per riconoscere i segni di violenza e le possibili circostanze del suo verificarsi, o per fornire informazione sull’assistenza della legge in sede di eventuale denuncia, di protezione e di reinserimento, o sotto mille altri profili, il ruolo dell’avvocato a fianco degli operatori sanitari, e in particolare nei centri anti-violenza, appare già da queste rapide pennellate come indispensabile. Al riconoscimento di questo ruolo si accompagna però, credo, una diffidenza istintiva. Sempre, nelle statistiche sul sistema giudiziario, si abbina alla constatazione dell’elevato numero di avvocati la denuncia dell’eccessiva “litigiosità” nella società italiana; e si tende a ritrarre l’avvocato come colui che, per professione, esaspera il conflitto latente e lo porta allo scontro nelle aule di Tribunale, laddove gli interventi educativi per contrastare la violenza di genere prevedono anche, espressamente, l’educazione alla “mediazione per una risoluzione non violenta dei conflitti” (così, ancora, la legge regionale lombarda). Ebbene, nel DNA della professione forense, fin dalla sua nascita, stanno due tratti che qui si rivelano decisivi. Il primo: il diritto e il processo, in genere, sono nati “ne cives ad arma ruant”, perché i cittadini non debbano ricorrere alla violenza, magari alla vendetta. Il ricorso alla legge, e all’autorità giudiziaria, mira a stemperare i conflitti, a rimetterli a una voce “terza”, a far decantare l’emotività e la fisicità. Ma l’alternativa alla violenza non è certo la sopportazione passiva, la speranza che “qualcosa cambi”, prima o poi. Gli avvocati esistono, da sempre, perché davanti alla legge stiano soggetti dotati di opportunità uguali, che possano sentirsi ugualmente forti (o, al limite, ugualmente deboli). Mentre è uno squilibrio di forze, di tutele, di attenzioni sociali a costituire la pre-condizione, sempre, per l’esplodere della violenza.

Mi piace concludere con una bella frase di un grande filosofo del ‘900, Thomas Adorno: “Si è amati là dove ci si può mostrare deboli, senza ricevere in contraccambio la violenza”.

Avv. Elena Cassella del foro di Catania