Truffe del bancomat: secondo la Cassazione è responsabile anche la banca

Truffe del bancomat: secondo la Cassazione è responsabile anche la banca

Ormai le carte prepagate e le carte di credito hanno sostituito la moneta e le banconote cartacee: più agevole il pagamento? Certamente, ma assai più probabile la possibilità di essere truffati. Occhio perciò alle “truffe del bancomat” : sotto le mentite spoglie di signorotti, potreste incrociare un truffatore, ovvero un esperto dell’arte di cifrare e leggere i codici delle carte magnetiche che effettui poi prelievi anomali di somme elevate, rimanerne vittima e non essere poi creduti dalla banca. Il malcapitato è un comune cittadino, titolare di un conto corrente, il quale raccontava di aver tentato di eseguire un prelievo bancomat senza tuttavia riuscirci. L’apparecchio, dopo aver trattenuto la carta, visualizzava la scritta “carta illeggibile” e successivamente “sportello fuori servizio“. Immediatamente il signore segnalava l’inconveniente al vicedirettore della filiale che si trovava presso l’istituto. Nei giorni successivi ignoti effettuavano consistenti prelievi ammontanti ad oltre euro 7.000,00. Il malcapitato, quindi, comunicava per iscritto l’evento al vicedirettore e sporgeva denuncia all’autorità giudiziaria penale. Si rivolgeva, dunque, al Giudice Civile per ottenere il risarcimento del danno subito dalla banca che riteneva responsabile per la condotta negligente del suo vicedirettore. Ma il Giudice di primo grado e anche la Corte di appello rigettavano la domanda del cittadino al quale imputavano la esclusiva responsabilità dell’indebito prelievo: in realtà, lo sfortunato signore era stato avvicinato da un truffatore che, con il pretesto di volerlo aiutare nell’operazione, aveva visto e memorizzato il PIN, avendo in precedenza manomesso il funzionamento dell’apparecchio in modo da poter recuperare la disponibilità della carta rimasta al suo interno (tecnica del c.d. Lebanese loop).

L’errore dunque, a parere dei Giudici, riguardava l’imprudenza di digitare il PIN sotto gli occhi del truffatore, limitandosi ad allertare il direttore della filiale della mancata restituzione della carta ma omettendo di far menzione della presenza di un terzo. Così facendo il danneggiato avrebbe violato la disposizione contrattuale che impone la segretezza del PIN.

Lo sfortunato cittadino, non contento delle decisioni del Giudice di primo e secondo grado, bussava alle porte della Cassazione Civile che è stata investita in ordine alla valutazione della responsabilità della Banca, la quale, secondo il ricorrente, non aveva posto in essere alcuna cautela atta ad evitare il danno a fronte della segnalazione dello spossessamento, in violazione dell’art. 1176 c.c. comma 2 (diligenza nell’adempimento). Gli Ermellini hanno accolto, con la recentissima sentenza n. 806/2016, il ricorso del povero malcapitato e hanno statuito che “ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere“.

Spetterà quindi ora al giudice del rinvio la valutazione in ordine al comportamento della banca, sotto il duplice aspetto del riscontrato difetto di manutenzione e custodia e della condotta accertata del responsabile. Proprio per far fronte a questi incresciosi aumenti di criminalità, vale la pena ricordare che ci sono altre tecniche utilizzate dai truffatori:

– il c.d. skimmer (letteralmente finta fessura), capace di leggere la banda magnetica del bancomat copiandone i dati;

– il c.d. card trapping: in cui i truffatori fanno in modo che la tessera rimanga incastrata nella fessura e aspettano che il cliente chieda aiuto o entri in filiale per agire e prelevare i soldi;

– il c.d. cash trapping: secondo il quale la fuoriuscita dei soldi viene bloccata nel meccanismo (trapper), che una volta smontato ridà al truffatore tutti i soldi prelevati nel tempo d’installazione del trapper;

– anche l’utilizzo degli scontrini delle carte di credito che talvolta gli utenti gettano via dopo un acquisto in modo poco attento, può avere grande interessi per i truffatori di bancomat (il c.d.trashing).

Uomo avvisato meno truffato!

Elena Cassella del Foro di Catania