Dati statistici alla mano, in Italia è in continua ascesa il triste dato sulle separazioni giudiziali, rispetto al numero di matrimoni contratti annualmente nel nostro Bel Paese. La separazione tra i coniugi, quando tra le parti vi è la possibilità di accordo in merito ai prospetti economici da versare, all’assegnazione dei figli e della casa di abitazione, può farsi in regime consensuale, risparmiando tempo, denaro e ottenendo in ogni caso, il frutto di un accordo tra le parti.
In caso di disaccordo o di rapporti ormai logori tra i coniugi, la strada da percorrere è quella della separazione giudiziale, ossia un giudice incaricato che, in base alle pretese delle parti, statuirà in merito a ogni aspetto ai fini della separazione. In questo secondo caso, il giudice potrà statuire in merito all’«addebito della separazione»: ossia, riconoscere essenzialmente una colpa ad uno dei coniugi, sul fallimento del matrimonio stesso. Da ciò ne conseguirà una sanzione, non solo economica ma anche nel merito (assegnazione figli e casa coniugale) spesso anche molto pesante. Ma quali sono i principali casi di possibile addebito?
VIOLENZA La violenza domestica è gravissima ed è da sola causa risolutiva del rapporto coniugale. Per questa ragione, anche un solo episodio di percosse esclude la normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia, perché afferma la supremazia di una persona su di un’altra e disconosce la parità della dignità di ogni persona, come principio base dei diritti costituzionali.
TRADIMENTO Per l’addebito della separazione, occorre provare il rapporto tra il tradimento e l’intollerabilità della convivenza.
ABBANDONO L’abbandono della casa coniugale costituisce causa di addebito della separazione (conseguendone il venir meno della convivenza), salvo che il coniuge provi di aver lasciato il tetto a causa dell’altrui comportamento, o che la decisione sia stata presa nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza fosse già in atto.
FURTO Scatta l’addebito per il coniuge dedito al gioco e autore di furti del denaro familiare, anche se l’altro, per un periodo, ha tollerato le violazioni.
In conclusione, i casi di addebito della separazione possono essere molti altri rispetto a quelli indicati sopra e debbono certamente essere valutati caso per caso. Personalmente, quando la situazione lo permette, consiglio sempre al separando coniuge di intraprendere con decisione la strada della soluzione consensuale del rapporto matrimoniale in quanto, come da regola di disciplina inculcata nel tempo dai miei maestri di diritto “è sempre meglio un accordo sincero, che una causa lunga e incerta”.
Avv. Vincenzo Andrea Caldarella del foro di Catania