Con la pubblicazione del Testo Unico sul pubblico impiego sono state riorganizzate le visite fiscali per i dipendenti pubblici, che sono passate dall’ASP ai medici dell’INPS, con la nascita del “Polo Unico della medicina fiscale (dal 1° settembre 2017)”.
I medici fiscali dell’INPS quindi si occuperanno di effettuare le visite fiscali sia per i dipendenti privati che per i dipendenti pubblici.
Per i medici di famiglia, oltre alla diagnosi, dovrà essere inserito il codice nosologico “ICD9” disponibile anche sul sito del Ministero della Salute.
Solo per alcune categorie di dipendenti pubblici, la visita fiscale è rimasta a carico dei medici ASP (forze dell’ordine, polizia di stato, personale penitenziario, vigili del fuoco, etc.).
Le fasce orarie di accesso dei medici fiscali sono rimaste le stesse:
- per i dipendenti privati la fascia oraria per le visite è 10-12 e 17-19
- per i dipendenti pubblici la fascia oraria è 9-13 e 15-18.
La visita fiscale può arrivare sin dal primo giorno di malattia, può essere effettuata anche nei festivi e nei weekend, può essere ripetuta nel corso della malattia più volte, anche nella stessa giornata.
Il lavoratore non può conoscere chi ha inviato la visita fiscale, se sia stato il datore di lavoro o se sia stata l’INPS stessa.
Nel testo unico è previsto il licenziamento per chi giustifica l’assenza con falsi certificati medici, o con certificati medici che non hanno direttamente constatato la patologia.
Dal punto di vista penale la sanzione è rappresentata dalla reclusione da 1 a 5 anni ed una multa da 400 a 1.600 euro (stessa sanzione rischia il medico compiacente).
Il medico, inoltre, rischia la revoca della convenzione e la radiazione dall’albo.
Il dipendente se vuole rientrare prima della data di scadenza della prognosi, non può farlo se prima non ha fatto rettificare la data di prognosi dallo stesso medico che ha redatto il certificato di malattia.
Se la prognosi è in corso, senza tale rettifica, il datore di lavoro non può consentire la ripresa dell’attività lavorativa.
Chi non viene trovato alla visita di controllo o non comunica o comunica tardi la ripresa anticipata al lavoro, incorre nelle sanzioni per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, e cioè: 100% dell’indennità per massimo 10 giorni, in caso di prima assenza; 50% nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza, 100% dell’indennità dalla data della terza assenza.
Affinché la rettifica sia considerata tempestiva, dovrà arrivare in azienda prima del rientro.
Secondo i dati INPS, nel primo trimestre 2018 il numero di certificati registrati, rispetto al primo trimestre 2017, è lievemente aumentato, specie nel settore privato.
Le visite fiscali effettuate dall’INPS sono ancora molto basse, all’incirca sono 53 visite fiscali ogni 1000 certificati nel settore pubblico, mentre nel settore privato le visite fiscali sono circa 26 per ogni 1000 certificati.
Ciò anche in rapporto all’esiguità del numero dei medici fiscali presenti all’INPS, ed alla non messa a regime del sistema.