I nonni, una risorsa da tutelare giuridicamente

I nonni, una risorsa da tutelare giuridicamente

Portatori di saggezza e di esperienza, i nonni sono la colonna portante delle piccole generazioni future. Accudiscono e crescono i figli dei loro figli, donando il loro amore incondizionato e completo. Ed è probabilmente su questo presupposto che il legislatore, nel 2012 ha introdotto a livello civilistico una dettagliata disciplina, sulla quale i Tribunali, ed anche la Cassazione, stanno pronunciando una mole infinita di sentenze. La legge n.219 del 2012 avente ad oggetto la riforma del diritto di famiglia, e il suo decreto attuativo del 28.12.2013 n. 154, hanno riconosciuto, per la prima volta, con il dettato di cui all’art.317-bis c.c., il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Il successivo comma della medesima norma, prevede altresì il diritto del nonno a cui viene impedito di vedere il nipote, di ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. È quindi evidente la differenza rispetto alla disciplina previgente. In passato infatti, la giurisprudenza riconosceva in favore degli ascendenti un interesse legittimo allo stabile rapporto con i minori, il quale veniva tutelato in via indiretta, mediante un provvedimento ex art.333 c.c. che incideva sulla responsabilità genitoriale.

Inoltre, i nonni, non rientravano, come ancora non rientrano, tra i soggetti legittimati attivi o passivi dei giudizi di separazione che spesso incidono sui rapporti dell’intero nucleo familiare, comprendente in senso ampio tutto il genus parentale. E se da un lato ad essere tutelato è il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con i nonni, che spesso a causa della separazione occorsa tra i genitori viene posto in pericolo, dall’altro viene riconosciuto in capo agli ascendenti il dovere sussidiario di partecipare al mantenimento del nipote, in caso di mancanza anche solo parziale dei genitori. L’art. 316-bis c.c., inserito dal d.lgs n.154/2013, prevede quindi un obbligo suppletivo dei nonni che subentra in via secondaria in considerazione delle disponibilità economiche dei genitori, sussistente non solo nei casi di impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori, ma anche in quello di omissione volontaria da parte di entrambi o di uno solo di essi, laddove I’altro non sia in grado di provvedervi da solo. In senso conforme al dettato normativo si è pronunciato, tra i tanti, il Tribunale di Parma che, con decreto del 13 maggio 2014, ha ritenuto sussistenti i presupposti per I’accoglimento del ricorso ex art. 316-bis c.c. atteso che da un lato risultava pacifico che il padre della figlia nata dalla sua relazione con la ricorrente, da anni non concorreva in alcun modo nel mantenimento della minore, e dall’altro che la madre, con la quale la predetta figlia conviveva, non era in grado di provvedere da sola a tutte le esigenze di vita della piccola.

In tale direzione si è mossa anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU sez. II, 20 gennaio 2015) la quale ha riconosciuto che il rapporto nonni-nipoti è uno dei legami familiari tutelato dalla carta europea dei diritti dell’uomo. La Corte difatti impone l’obbligo per ogni singolo Stato di dover predisporre tutte le misure necessarie per tutelare il benessere del minore e favorire il percorso di conciliazione con i nonni, dovendosi ritenere il loro legame uguale a quello dei minori con i genitori e quindi dovendosi applicare gli stessi principi. Va inoltre aggiunto che le novità sopra citate riguardano anche la prole nata in un contesto di convivenza more-uxorio. Oggi infatti, a seguito della riscrittura dell’art. 74 c.c. anche i bambini nati da genitori non sposati, sono legati da relazione giuridicamente vincolante di parentela con i nonni.

La ratio della riforma prende le mosse quindi dal riconoscimento del fondamentale ruolo dei nonni nella crescita ed educazione del minore, al fine di consentirgli un sereno e compiuto sviluppo della propria personalità, nella rete degli affetti della propria famiglia. In tal senso si pone anche la possibilità per i nipoti di poter ufficialmente festeggiare i propri nonni e il ruolo che essi rivestono nella loro vita, grazie ad un intervento legislativo che ha istituito anche il Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia, che il Presidente della Repubblica assegna annualmente a dieci nonni, in base a una graduatoria compilata dall’apposita commissione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il compito di promuovere iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni, in occasione di tale data, spetta per legge a Regioni, Province e Comuni.

Avvocato Elena Cassella del Foro di Catania