Coronavirus Sicilia, dalla festa con 150 invitati alla zona rossa: ecco l’ordinanza di Musumeci che blinda Capizzi

Coronavirus Sicilia, dalla festa con 150 invitati alla zona rossa: ecco l’ordinanza di Musumeci che blinda Capizzi

CAPIZZI – Dalle 14 di oggi, 3 gennaio 2021, il comune di Capizzi (in provincia di Messina) è ufficialmente diventato zona rossa.

Troppi i casi di Coronavirus registrati negli ultimi giorni nel paese di quasi tremila abitanti sui Nebrodi. Nello specifico sarebbero stati registrati 58 positivi al Covid-19 e un uomo avrebbe perso la vita a causa del virus. Un vero e proprio focolaio. All’origine del contagio, tra le possibili ipotesi al vaglio di forze dell’ordine e autorità sanitarie incaricate di tracciare la rete dei contatti, si sospetta possa esserci stata una festa privata organizzata in un ristorante di Nicosia, in provincia di Enna: si sarebbe trattato di un evento risalente allo scorso 20 dicembre con circa 150 invitati.

Dato l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria in corso, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha accolto la richiesta del sindaco Leonardo Giuseppe Principato Trosso di far diventare il comune zona rossa firmando l’ordinanza che “blinda” Capizzi.

Queste le misure che saranno in vigore fino al 13 gennaio:

  • divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, rimane consentito il transito, in entrata ed in uscita, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;
  • divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
  • sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;
  • sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);
  • chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività;
  • rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro;
  • nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e perriscaldamento.