La decisione
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA) ha accolto l’appello cautelare presentato dall’imprenditore G.T. sul futuro della Cava di Favarotta, nel territorio di Campobello di Licata, riformando la precedente decisione del Tar Sicilia.
Con l’ordinanza pubblicata il 16 settembre 2026, i giudici di secondo grado hanno ritenuto meritevoli di approfondimento le censure sollevate dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, disponendo la rapida fissazione dell’udienza di merito.
Al centro della vicenda c’è il diniego espresso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento al rinnovo, per ulteriori quindici anni, della concessione rilasciata nel 2010.
L’amministrazione aveva contestato, in particolare, la mancata esecuzione degli interventi di recupero e ripristino ambientale dell’area.
La difesa dell’imprenditore ha però evidenziato i dati relativi all’attività estrattiva svolta fino a oggi: sarebbero stati estratti circa 15 mila metri cubi di calcare, a fronte dei 265 mila metri cubi complessivamente autorizzati. Si tratta, secondo la difesa, del 5,66% del volume complessivo.
Un elemento ritenuto rilevante dalla difesa riguarda lo stato di avanzamento dei lavori. Il cantiere, infatti, sarebbe ancora fermo alla profilatura del primo dei sei gradoni previsti dal progetto, senza variazioni o ampliamenti rispetto all’autorizzazione originaria.
Secondo quanto sostenuto dai legali, in queste condizioni la realizzazione degli interventi di recupero morfologico e di piantumazione sarebbe stata tecnicamente e oggettivamente impossibile nella fase attuale dell’attività estrattiva.
Il CGA ha ritenuto che le questioni sollevate necessitino di un esame più approfondito. Applicando l’articolo 55, comma 10, del Codice del processo amministrativo, il Collegio ha evidenziato la necessità di valutare attentamente gli aspetti legati all’esatta ubicazione dell’area e alla prospettata impossibilità temporanea di procedere agli interventi di ripristino.
La decisione del CGA non definisce quindi in via definitiva la controversia, ma riapre la discussione sul diniego della Soprintendenza.
La parola passa ora nuovamente al Tar Sicilia, chiamato a pronunciarsi nel merito sulla vicenda.