Bonus genitori separati, domande entro il 31 marzo: tutte le informazioni utili

Bonus genitori separati, domande entro il 31 marzo: tutte le informazioni utili

Lunedì 12 febbraio 2024 si è data concreta attuazione a quanto inizialmente previsto dal DL 41/2021 e s.m.i. poi convertito nella Legge 215/2021, a sostegno dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno.

È stato infatti istituto un fondo in favore dei genitori separati o divorziati i quali nel periodo dell’emergenza COVID-19 (più precisamente dal 18.03.2020 al 31.03.2022) si siano trovati in stato di bisogno per non aver ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza dell’altro genitore – sia esso un ex coniuge o un ex convivente – che a sua volta in ragione della pandemia abbia:

  1. cessato, ridotto o addirittura sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per almeno 90 giorni

  2. subito una riduzione del reddito pari ad almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.

Qual è lo scopo del beneficio?

L’istituzione del fondo nasce al precipuo fine di garantire una sorta di integrazione all’erogazione dell’assegno di mantenimento in favore di quei genitori che, come detto e per le cause di forza maggiore summenzionate, non abbiano percepito dall’altro genitore, l’assegno di mantenimento per i figli (siano essi minorenni, maggiorenni o portatori di handicap grave), e che, in conseguenza di ciò, si siano trovati in stato di bisogno: più precisamente il reddito da essi percepito nell’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento sia stato inferiore o uguale a 8.174 euro.

Pertanto fino al 31 marzo p.v. tutti coloro che si trovino in possesso dei requisiti richiesti possono presentare le domande all’INPS al fine di ottenere il relativo beneficio economico.

Ma scendiamo nel dettaglio per capire come funziona la sua erogazione, quali sono i criteri e le modalità di verifica previste.

Innanzitutto occorre precisare che le risorse del fondo ammontano a 10 milioni di Euro e che gli importi potranno essere erogati dall’INPS stesso, decorso il termine per la presentazione delle domande, il tutto previo accertamento dei requisiti da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino ad esaurimento delle somme stanziate e in proporzione al numero delle domande.

A quel punto all’esito positivo degli accertamenti, i richiedenti avranno diritto all’erogazione del contributo in unica soluzione in misura pari all’importo dell’assegno di mantenimento non versato, e fino a 800 euro mensili, per un massimo di dodici mensilità.

Ai fini della presentazione della domanda è altresì necessario che il richiedente sia in possesso di una identità digitale in quanto l’autenticazione potrà avvenire solo mediante SPID, CIE 3.0, o CNS, a quel punto si potrà fare tutto online collegandosi al sito dell’INPS selezionando la sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e accedendo all’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”.

Quindi sarà possibile compilare la domanda indicando necessariamente:

  • il periodo o gli anni (lo ripetiamo dal 18.03.2020 al 31.03.2022) in cui il reddito complessivo annuo sia stato inferiore o uguale a 8.174 euro.

  • i dati dell’altro genitore e dei figli conviventi nel periodo di riferimento.

Sarà altresì necessario allegare la documentazione che attesti il diritto all’assegno di mantenimento (ad esempio l’omologa della separazione o la sentenza di divorzio); e in caso di figlio maggiorenne con handicap anche l’attestazione della disabilità ove sia stata certificata prima del 2010, o se derivi da contenzioso o sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Cosa succede se non si hanno tutte le informazioni ed i documenti richiesti al momento della compilazione?

Sarà comunque possibile compilare parzialmente la domanda salvandola in bozza e completarla successivamente non appena si sia in possesso della documentazione necessariamente richiesta, ma comunque non oltre il termine perentorio del 31.03.2024.

AVV. ELENA CASSELLA