Le ultimissime novità in materia di esecuzione forzata. La parola a Concetta Marino

Le ultimissime novità in materia di esecuzione forzata. La parola a Concetta Marino

Com’è noto, la disciplina della procedura esecutiva è stata recentemente modificata con il decreto legge 59/2016, la cui legge di conversione 30 giugno 2016 n.119 pubblicata sulla G.U. del 02 luglio 2016, ha introdotto ulteriori novità.

Lasciando in disparte le critiche sull’opinabile ricorso alla decretazione d’urgenza, è bene porre oggi l’attenzione sulla relativa legge di conversione non perfettamente coincidente al contenuto del decreto che converte.

Abbiamo incontrato la prof.ssa Maria Concetta Marino, docente di Diritto dell’esecuzione civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania con la quale abbiamo cercato di fare chiarezza ed ordine.

– Quali sono le più importanti novità?

La possibilità di assegnare l’immobile a favore di un terzo (l’art. 590 bis c.p.c.), l’ampliamento dei compiti del custode e degli altri operatori del diritto impegnati nelle vendite forzate ed infine la fissazione di un termine preclusivo per la proposizione dell’opposizione all’esecuzione.

– Andiamo per ordine: con riferimento alla vendita forzata di beni mobili.

Per velocizzare la vendita nell’espropriazione mobiliare e raggiungere un prezzo adeguato al valore di stima, il legislatore anche per i beni mobili pignorati dà preferenza alla vendita senza incanto, rimettendo al giudice la scelta per quella con incanto quando ritiene probabile che la vendita possa avere luogo ad un prezzo superiore alla metà di quello stimato. Inoltre, per accelerare la fase liquidativa il legislatore, con riferimento alla vendita a mezzo di un commissionario (art. 532 c.p.c.) ha introdotto limiti temporali stringenti. Possono essere esperiti non più di tre tentativi di vendita in un intervallo temporale non superiore a sei mesi. Se falliscono questi tentativi, gli atti tornano in cancelleria e in mancanza di un’integrazione del compendio pignorato il giudice dichiara la chiusura anticipata del processo espropriativo.

– Tra le novità più importanti introdotte da questa riforma vi è certamente la possibilità per il creditore di chiedere l’assegnazione dell’immobile pignorato.

Alle novità introdotte dal d.l. 59/2016 circa l’obbligo dell’adozione delle procedure telematiche per gli adempimenti di cui all’art. 569 cpc, funzionali alla vendita; l’abbassamento del prezzo base dell’immobile pignorato in caso di incanto fino al limite della metà dopo tre tentavi di vendita andati deserti (aumentati a quattro in sede di conversione) e la possibilità di richiedere l’assegnazione del bene a favore di un terzo, ulteriori novità si sono aggiunte in sede di conversione. Prima di esaminarle, mi sembra utile soffermarmi sull’inserimento del nuovo art. 590 bis cpc. Si tratta della possibilità riconosciuta al creditore di chiedere l’assegnazione dell’immobile pignorato non per sé, ma a favore di un terzo che diverrà proprietario dell’immobile, la cui identità dovrà essere svelata entro cinque giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione in udienza o dalla sua comunicazione, perché diversamente il trasferimento si perfezionerà a favore del creditore. Chiaro è l’intento del legislatore di bypassare la vendita forzata, favorendo piuttosto l’assegnazione che assicura l’esito positivo della procedura espropriativa. Si tratta di una possibile evoluzione dell’espropriazione forzata alla quale, grazie a questo nuovo meccanismo di trasferimento a terzi, saranno interessate principalmente le banche creditrici che potranno destinare il bene assegnato ad una società collegata che si preoccuperà di gestirne la vendita nell’interesse del gruppo.

– Ma torniamo alle novità introdotte in sede di conversione, esse hanno riguardato principalmente l’istituto della custodia, dunque l’art. 560 cpc.

Con la legge di conversione viene introdotta una semplificazione dell’iter di liberazione dell’immobile pignorato che il giudice dell’esecuzione disporrà a favore dell’aggiudicatario, assegnatario o acquirente con un provvedimento impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi, la cui attuazione è rimessa al custode, senza le formalità di cui agli artt. 605 e ss. Viene cosi chiarito che il percorso da seguire per l’attuazione dell’ordine del giudice è l’esecuzione in via breve a cura del custode. E ancora per favorire la vendita forzata del bene immobile pignorato, sempre in sede di conversione, è stato previsto che il bene immobile pignorato dovrà essere liberato dai beni mobili o dai documenti. A tal fine il custode dovrà intimarne l’asportazione entra trenta giorni e se il soggetto interessato non vi provvede può disporne lo smaltimento o la distruzione. Inoltre il custode si curerà altresì di gestire le visite dell’immobile dei potenziali offerenti in modo tale da garantire la riservatezza dell’identità degli interessati, evitando possibili contatti tra loro.

– Insomma alla complessa serie di compiti e adempimenti rimessi al custode, se ne aggiungono di nuovi che non fanno che conclamare la centralità degli ausiliari del giudice. Novità anche per i professionisti delegati?

La legge di conversione mira certamente a favorire la specializzazione dei professionisti delegati alla vendita forzata, chiamati oggi ad una serie complessa di attività e adempimenti, resa ancor più articolata dalla circostanza che spesso in capo ad essi si cumula la funzione di custode. In primo luogo, ciascun tribunale sarà dotato di un elenco dei professionisti deputati alle operazioni di vendita, obbligati sia alla formazione primaria che periodica. Contestualmente è prevista la istituzione presso ogni Corte d’Appello di una commissione con funzione di vigilanza sugli iscritti, di valutazione delle istanze di iscrizione, di adozione dei provvedimenti di cancellazione dall’elenco.

– Un rimedio utile a contrastare la durata del processo esecutivo è la previsione di un termine preclusivo per la proposizione dell’opposizione all’esecuzione, di cui nell’atto di pignoramento si dovrà avvertire il debitore.

Si! Esso cade nel momento in cui viene disposta la vendita o l’assegnazione e la preclusione potrà essere superata solo se il debitore dimostri la sopravvenienza di circostanze o l’esistenza di una causa a lui non imputabile che gli abbia impedito di rispettare quel termine. L’intento è quello di contrastare le istanze oppositive proposte al solo fine di lucrare una sospensione del processo esecutivo, magari quando questo volga già verso la conclusione. Ricordiamo infatti che la mancanza di alcun termine per la proposizione dell’opposizione all’esecuzione legittimava il debitore a proporre questo rimedio anche in sede di distribuzione del ricavato. Insomma tempi più brevi per il recupero del proprio credito.

Avv. Claudia Cassella del foro di Catania