Nuove note giuridiche sul plagio musicale

Nuove note giuridiche sul plagio musicale

Il profondo mutamento del panorama che si è prodotto negli ultimi anni con velocità addirittura esponenziale ha determinato una significativa espansione delle attuali potenzialità di riproduzione e diffusione delle opere dell’ingegno; a causa degli immensi archivi oggi disponibili on line, sempre più artisti prendono spunto da pezzi famosi e ci improvvisano sopra; ciò ha reso necessaria se non ineludibile, una significativa riforma della legge sul diritto d’autore. Ad un primo intervento del legislatore, operato con l’emanazione della legge n. 248 del 2000, che ha apportato modifiche ed aggiunte alla legge n. 633 del 1941, è seguito un ulteriore provvedimento, il d.lgs n. 68 del 2003 attuativo della direttiva n. 2001/29/Ce, con il quale si è portata a compimento l’armonizzazione a livello comunitario. C’è da sottolineare che sebbene il quadro normativo sia stato arricchito da questi nuovi interventi del legislatore, continua ad esserci molta confusione nella definizione del plagio musicale, dovuta all’accostamento di tale fattispecie alla contraffazione. Ma, mentre il primo indica l’azione di chi si appropria di un‘opera altrui, o di una sua parte, usurpandone la paternità, la contraffazione è lo sfruttamento economico dell’opera che avviene senza il consenso dell’autore (pirateria discografica).

La legge sul diritto d’autore non considera il plagio come ipotesi autonoma di reato, ma si limita a punirlo come aggravante della contraffazione, punendo alcuni comportamenti riconducibili ai significati comuni dei due termini. A tal proposito è stata creata una figura giuridica, il plagio-contraffazione, che ricomprende sia lo sfruttamento economico abusivo dell’opera che l’usurpazione della paternità. In realtà può esserci anche plagio senza contraffazione o contraffazione senza plagio. Nel campo musicale il plagio è stato oggetto di numerose e contrastanti pronunce, in quanto non esistono regole precise per identificare il plagio di una composizione musicale, ma è necessario valutare caso per caso.

Alcuni giudici hanno ritenuto che per identificare l’esistenza del plagio tra due composizioni musicali fosse sufficiente l’ascolto comparativo tra i due brani. Altri, invece hanno ritenuto che fosse necessario uno studio più approfondito, e che soprattutto l’oggetto dell’indagine fosse il legame di genesi creativa che sorge tra l’autore e la sua opera. Ma prima ancora di verificare se un’opera possa costituire plagio di un’altra, è necessario accertare che l’opera copiata possa esser oggetto di tutela ovvero sia sufficientemente originale e creativa. Nel noto caso giudiziario tra Al Bano Carrisi e Michael Jackson, la Corte di Appello di Milano ha stabilito che entrambi i cantanti nelle loro canzoni (“I Cigni di Balaka” di Carrisi e la canzone “Will You be There” di M.J.) si erano ispirati alla canzone degli Ink Spots del 1939 sprovvista di copyright (“Bless you for Being An Angel”) e che quest’ultimo gruppo si era a sua volta ispirato ad una musica tradizionale dei Nativi Americani; pertanto i Giudici di Milano hanno ritenuto esclusa la configurabilità del plagio denunciata dal Carrisi in relazione al brano di M.J., in quanto “non è tutelabile dal diritto d’autore il brano di musica leggera che, per la semplicità della melodia, simile a numerosi precedenti, sia carente del requisito dell’originalità”.

Ma si sa che la canzone è composta da musica e parole… e se non c’e’ plagio quando si copiano otto note, quante parole si possono declinare perchè non si incorra nel plagio?

Un’importante principio di diritto è stato enunciato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione I sez. civile che con la sentenza n. 3.340 pubblicata in data 19.02.2015 ha definitivamente risolto il caso giudiziario promosso nei confronti del cantante Francesco De Gregori accusato di aver utilizzato il primo verso della canzone “Zingara” composta dai sigg.ri Albertelli e Riccardi, facedolo divenire il titolo della sua opera e impiegandolo altre tre volte. Il Giudice del Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto (ex artt. 669-ter e 700 c.p.c.) dalle Edizioni Musicali Ritmi e Canzoni srl (successivamente fusasi nella BMG Ricorsi spa) e da MI.MO. Edizioni musicali srl, quali titolari dei diritti di utilizzo della canzone “Zingara”, nonché dai sigg. Luigi Albertelli ed Enrico Riccardi, quali autori dell’opera, aveva inibito, nel contraddittorio delle parti, a Sony Music Entertainment spa e al sig. Francesco De Gregori, la prima quale produttore ed il secondo quale autore, di ulteriormente diffondere e commercializzare la canzone “Prendi questa mano zingara”.

All’esito del giudizio di merito, lo stesso Tribunale aveva dichiarato che il titolo della canzone “Prendi questa mano zingara” di Francesco De Gregori, ed i primi due versi della stessa, costituivano plagio dei primi due versi della canzone “Zingara” di Albertelli e Riccardi ed aveva inibito ai convenuti l’ulteriore diffusione e commercializzazione della canzone, condannandoli al risarcimento del danno morale liquidato in € 8.000,00 per ciascuno, con compensazione delle spese giudiziali. L’appello del De Gregori, cui è seguito l’intervento e l’appello incidentale della Sony spa, è stato accolto, con rigetto della domanda degli attori, condannati al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio. Secondo la Corte Territoriale, sebbene i primi due versi del testo letterario della canzone di De Gregori erano identici a quelli della canzone creata negli anni ’60 da Albertelli e Riccardi (salvo che in una parola: “futuro” in luogo di “destino”), il resto del testo e la parte musicale sarebbero stati completamente diversi, onde l’esclusione del plagio, trattandosi – semmai – di una “citazione”, per la quale avrebbe potuto trovare (ove richiesta dalle parti) applicazione l’art. 10, terzo comma, 1 n. 339 del 1978.

Avverso tale decisione la Universal Music Publishing Ricorsi srl, la MI.MO. Edizioni musicali srl nonché i sigg.ri Riccardi e Albertelli hanno proposto ricorso per cassazione. Le censure proposte dai ricorrenti principali erano imperniate tutte sul sostrato linguistico-materiale secondo cui il frammento di testo oggetto di discussione (“prendi questa mano zingara, dimmi pure che destino avrò”, divenuto nella nuova canzone il titolo “prendi questa mano zingara” e poi anche, nel testo, “prendi questa mano zingara, dimmi pure che futuro avrò”) esprimerebbe in una maniera del tutto originale, per la prima volta, proprio dagli autori della canzone “Zingara” (i ricorrenti Albertelli e Riccardi), un concetto (la richiesta di predizione del testo di una relazione amorosa fra due persone, fatta da una delle due alla veggente-zingara) esprimibile in altri numerosi modi diversi. Di qui l’affermazione della piena compiutezza e tutelabilità di quel frammento linguistico (e poetico) atto ad esprimere quel concetto, indipendentemente dalla restante parte del testo letterario e, a maggior ragione, del tema musicale sottostante a quella enunciazione. Secondo i ricorrenti, il giudice di appello non avrebbe compreso tali dati essenziali e perciò avrebbe negato la richiesta di tutela, violando le richiamate disposizioni della legge di protezione autorale del 1941 e commettendo un errore motivazionale, con la soluzione negativa data alla questione sottopostagli. La corte territoriale avrebbe, inoltre, errato nel qualificare la “ripresa linguistica” come una sorta di “citazione” di un versetto poetico-linguistico estratto da altra opera musicale. Osserva la SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE “che le doglianze svolte dai ricorrenti non sono fondate, ma anche che esse vanno respinte attraverso una correzione-integrazione della motivazione svolta dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata in questa sede. Invero, si deve affermare, in questa sede, il principio di diritto secondo cui, in tema di plagio di un’opera musicale, un frammento poetico-letterario di una canzone che venga ripreso in un’altra non costituisce di per sè plagio, dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, se il frammento innestato del nuovo testo poetico-letterario abbia o meno conservato una identità di significato poetico-letterario ovvero abbia evidenziato, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico rispetto a quello che ha avuto nell’opera anteriore. Infatti, in linea generale, secondo le teorie estetiche, il discorso poetico, partendo dal materiale linguistico del discorso comune, compie già rispetto a questo uno scarto semantico e, agli elementi denotativi di quella base di partenza, conferisce connotazioni aggiuntive polisense via via nuove, diverse da testo a testo, sempre riferite a una contestualità determinata. In tal modo la realtà e la società entrano nell’opera d’arte non perché procedano con meccanica immediatezza dai contenuti denotativi di base, bensì in quanto sono mediati dalla struttura polisensa delle trasformazioni (connotative) formali, che variano di ‘arte’ in ‘arte’, a seconda del peculiare sistema segnico di ognuna. Anche i discorsi artistici, percorrendo la strada cd. ‘verità estetica’ e, dunque, ‘non scientifica’ forniscono, ognuno mediante gli specifici linguaggi complessi, una conoscenza del mondo nient’affatto ‘inferiore’ a quella ‘scientifica’. Avendo il giudice distrettuale sottolineato che la nuova opera contiene una ‘trattazione di tematiche completamente diverse’ rispetto all’opera artistica di proprietà dei ricorrenti, egli ha implicitamente affermato che anche l’innesto del frammento oggetto di causa nella seconda opera ha ricevuto un significato artistico del tutto diverso”.

E, in questo senso, gli Ermellini hanno respinto il ricorso per cassazione promosso contro il cantante Francesco De Gregori. Auspicando che le note giuridiche contribuiscano a creare più nuovi “accordi” in giro.

Avv. Claudia Cassella del foro di Catania