Nuove norme sulla copertura assicurativa obbligatoria per i medici

Nuove norme sulla copertura assicurativa obbligatoria per i medici

ROMA – A fronte dei passi da gigante compiuti negli ultimi anni dalla scienza medica, il contenzioso in tema di responsabilità medica ha subito un puntuale incremento. La Corte di Cassazione dall’anno 2008 all’anno 2011 ha deciso un numero di cause in materia di responsabilità medica pari a quelli decise tra l’anno 1991 e l’anno 2011.

Negli ultimi dieci anni secondo l’ANIA (Associazione delle imprese assicuratrici) il numero dei sinistri in Italia è aumentato del 200 % rispetto ai 60 anni precedenti e i premi assicurativi pagati dall’ASP sono aumentati del 12,5 % per anno. La Regione Sicilia, per sfuggire al caro polizza (in continuo aumento considerato che ogni anno si verificano in Sicilia circa 1.750 sinistri di malpractice) ha deciso di disdettare la polizza che aveva sottoscritto con una compagnia assicurativa (per un importo di circa 60 milioni di euro all’anno) che copriva dai rischi di malpractice le 18 aziende sanitarie dell’isola, ricorrendo ad una forma di autoassicurazione. La polizza in essere, disdettata alla fine dell’anno 2013, è scaduta dal primo luglio scorso, lasciando prive di protezione le Asl locali, che dovranno contare sulla propria responsabilità contabile, accantonando nel bilancio una quota di riserva al fine di garantirsi dai rischi, ma soprattutto dovranno contare sull’assicurazione personale dei singoli medici dipendenti. Pertanto, con gli ospedali privi di copertura assicurativa, l’assicurazione professionale di medici dovrà essere considerata un’esigenza individuale inderogabile, oltre che un obbligo vero e proprio. E infatti in data 19 febbraio 2015 è stato pubblicato il parere favorevole della seconda sezione del Consiglio di Stato parere n. 486, parere tanto atteso in quanto indispensabile per la pubblicazione in Gazzetta delle nuove norme per le polizze di responsabilità professionale dei sanitari.

In tutto sono 18 le norme del dpr che attuano quanto previsto dal Decreto Balduzzi, con l’obiettivo di garantire un’idonea copertura assicurativa a medici, siano liberi professionisti convenzionati o dipendenti del Ssn, che a causa di redditi troppo bassi o perché sono stati rifiutati dal mercato assicurativo o per la giovane età non sono in grado di rispondere degli eventuali danni derivanti dall’attività professionale. Vediamo in sintesi le principali norme contenute nel Dpr.

Il provvedimento prevede la costituzione di un Fondo ad hoc che garantisca, nei limiti della disponibilità del fondo stesso, un’idonea copertura assicurativa ai professionisti. Il fondo è alimentato da un contributo posto a carico del professionista che faccia richiesta di accesso e da un contributo di solidarietà a carico di tutte le imprese di assicurazione autorizzate ad assicurare danni derivanti dall’attività medico professionale. L’accesso al fondo è consentito a tutti esercenti delle professioni sanitarie che – si ribadisce – a causa di redditi troppo bassi o perché sono stati rifiutati dal mercato assicurativo o per la giovane età non sono in grado di sostenere i costi per un’idonea copertura assicurativa. L’accesso al fondo è inoltre assicurato con priorità ai professionisti più giovani di età anagrafica abilitati all’esercizio della professione da non oltre 10 anni (art. 3). Le assicurazioni possono recedere dal contratto solo in caso di condotta colposa reiterata del professionista, accertata con sentenza definitiva, che abbia comportato il risarcimento del danno. Se la richiesta di risarcimento è presentata all’azienda sanitaria questa deve darne comunicazione al professionista interessato all’apertura del sinistro. Il fondo – soggetto patrimoniale autonomo e separato – è costituito presso Consap Spa che lo gestisce e lo amministra attraverso un Comitato ad hoc vigilato dal Merf e dalla Salute. Il Comitato determina anche condizioni limiti e modalità di accesso al fondo (artt. 5-6). Fanno parte del Comitato, rappresentanti: dell’Ania, dei mediatori di assicurazione, del ministero della Salute, dello Sviluppo Economico, del Mef, delle Regioni e delle federazioni degli Ordini professionali o dei Collegi o per le professioni non ordinate dell’Associazione maggiormente rappresentativa.

Quando interviene il Fondo? Nel caso in cui il professionista dimostri di aver corrisposto un premio assicurativo superiore ai parametri stabiliti dalla legge, il fondo provvede a rimborsare all’assicurato il surplus del premio versato nei limiti e nelle modalità fissate dal Comitato. Nel caso in cui professionista dimostri di avere ricevuto tre rifiuti sul mercato assicurativo da tre gruppi assicurativi anche attraverso i propri intermediari, il fondo provvede alla ricerca di un’idonea polizza assicurativa (art. 7). È bene evidenziare che il Consiglio di Stato ha stabilito che l’obbligo di assicurarsi “Non potrà ritenersi operante fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione ed esaurita la vacatio legis del D.P.R. previsto dalla Legge Balduzzi. Conseguentemente, sino ad allora, non potrà essere considerata quale illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza assicurativa, da parte degli esercenti le professioni sanitarie”. Dunque, fin quando non sarà pubblicato nella Gazzetta il Dpr che disciplina le procedure e i requisiti minimi dei contratti, l’obbligo di assicurazione per i professionisti della Sanità non sarà operante e non potrà essere considerato illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza. Ma fino a quel momento c’è da chiedersi se non ci sia il rischio che qualche medico resti fuori dalle garanzie del nuovo fondo assicurativo, diventando così la “seconda vittima” di un sistema che appare ancora incompiuto.

Avv. Claudia Cassella del Foro di Catania