Novità sul diritto agli alimenti

Novità sul diritto agli alimenti

Sono finite le estenuanti e funamboliche querelle giudiziarie per vedere riconosciuto il diritto agli alimenti: arriva la Legge 122/2016. Appena una settimana fa, il 7 luglio 2016, l’Italia, dovendosi adeguare agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, ha infatti introdotto importantissime novità relative agli obblighi alimentari. Ma prima di parlare delle novità inquadriamo di cosa stiamo parlando.

Per obbligo agli alimenti si intende l’obbligo che incombe su determinate categorie di parenti e affini (in ordine coniuge, figli, ascendenti, generi, nuore, suoceri e fratelli) di soddisfare le esigenze strettamente necessarie alla sussistenza del familiare che si trovi in stato di bisogno e che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Il codice civile (artt.433 e ss. cod. civ.) è chiaro sul punto: il quantum degli alimenti deve essere proporzionale al bisogno di chi li domanda ma anche alle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Vien da sé che, se l’obbligato nulla ha, nulla deve corrispondere. Ma cosa succede se l’incapienza è solo apparente? È qui che si inserisce la novità: da oggi il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, istituito presso il Ministero della Giustizia, con l’assistenza di tutti gli organi della Pubblica Amministrazione, accederà alle informazioni relative alla situazione economica e reddituale dei soggetti obbligati contenute nelle banche dati disponibili in cui risulta il nominativo dell’obbligato (art. 7 comma I Legge 122/2016). Così facendo, avrà la possibilità di verificare l’effettiva disponibilità economica. Fatto ciò, sarà automaticamente il Ministero a trasmettere i dati acquisiti all’ufficiale giudiziario che procederà in via esecutiva a riscuotere il credito alimentare.

Il procedimento, così come appena descritto, si espone, certo, al conseguenziale rischio di un’illegittima violazione della privacy. È indubbio infatti che un sistema che incrocia i dati ed è così in grado di “spiare la vita degli altri” è un sistema fortemente invasivo. Per questo, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale (cui per giurisprudenza costante si inserisce oggi anche il diritto alla privacy), la trasmissione è comunque subordinata all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. Il riferimento normativo rimane infatti l’art. 492bis c.p.c. “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”.

Si tratta certamente di un’importantissima novità che riconosce una tutela ampia ed effettiva a chi si trova in stato di difficoltà, novità di certo figlia dei tempi di crisi. Il legislatore ha voluto dare un segnale forte invitando alla solidarietà e ricordando che l’obbligazione alimentare nei confronti del familiare in difficoltà non può, e non deve, essere vista solamente nell’ottica del caritatevole adempimento di un obbligo morale. L’obbligo è giuridico e l’inadempimento comporta l’intervento dello Stato che aiuta il cittadino a verificare l’effettiva incapienza patrimoniale dell’obbligato.

La legge entrerà in vigore il 23 luglio 2016 ma una cosa è certa: saranno scoraggiati tutti coloro i quali tenteranno di nascondere la propria disponibilità economica al fine di eludere l’obbligo alimentare.

Avvocato Elena Cassella del foro di Catania