Nonni-nipoti anche se non “di sangue”: la Cassazione stabilisce gli stessi diritti

Nonni-nipoti anche se non “di sangue”: la Cassazione stabilisce gli stessi diritti

Non sei nonno di sangue? Poco importa: hai comunque nei confronti del minore gli stessi diritti.

La Cassazione, con la recentissima sentenza n. 19780 depositata pochi giorni fa (il 25 luglio scorso), ha stabilito un importantissimo principio.

Secondo gli ermellini, il diritto degli ascendenti di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (art. 317 bis cod. civ. ) non va riconosciuto solo a chi è legato al minore da parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore e che si sia dimostrata idonea ad instaurare con lui una relazione affettiva stabile, dalla quale il minore possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico.       

I fatti: in primo ed in secondo grado i giudici avevano dato torto ad una donna, nuova moglie di un nonno di due gemelline, a vedersi riconosciuto il diritto di visita delle piccole, allegando il fatto che la stessa (non essendo nonna di sangue), non si potesse considerarsi “ascendente” delle minori ai sensi dell’art. 317 bis c.c..

La Cassazione, tuttavia, ispirata dalle soluzioni della giurisprudenza europea ha ribaltato tali decisioni: lo ha fatto richiamando il concetto di famiglia, ormai esteso anche ad altri legami “de facto” e l’interesse superiore del minore.

Secondo gli Ermellini, va considerata un’accezione più ampia del concetto di “famiglia”: la giurisprudenza europea – ha osservato la Cassazione – ha evidenziato “la necessità di ampliare il più possibile i contatti del minore con persone appartenenti al suo nucleo familiare allargato, nella misura in cui tali relazioni si traducono in un beneficio per l’equilibrio psico-fisico del medesimo”.

Nel caso in questione è stata dimostrata l’esistenza di “un interesse affettivo reciproco tra la coppia di anziani e le due bambine”, né sono emerse ragioni per cui la coppia non dovesse avere contatti con le minori “se non la conflittualità esistente tra padre e figlio”: gli Ermellini hanno pertanto accolto il ricorso, con una decisione certamente innovativa che lascia ben sperare per la necessità di valutare sempre l’esistenza di un vero  beneficio per l’equilibrio psico-fisico del minore.