Maltrattamenti in famiglia, importante decisione della Cassazione

Maltrattamenti in famiglia, importante decisione della Cassazione

È di appena pochi giorni fa la decisione della Corte di Cassazione, sez. VI Penale, n. 30903/2015 con la quale la stessa ha fornito una interpretazione dell’art. 572 del codice penale, dai toni apparentemente impressionanti, ma in realtà in assoluta continuità con quanto affermato in precedenza. Difatti, a norma del citato articolo rubricato “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” chiunque (…) maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o arte è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

Il caso sottoposto al vaglio della Corte ha origine nel giugno del 2013 allorquando il Tribunale di Palermo, all’esito di un giudizio abbreviato, condannava un uomo alla pena di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, ritenendolo responsabile dei reati, tra loro unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli art. 572 e 635 c.p., commessi in danno della moglie.

Impugnata la sentenza, la Corte d’Appello, ne confermava integralmente il contenuto. Avverso tale ultima pronuncia, l’uomo proponeva ricorso per Cassazione, deducendo cinque motivi di doglianza, tra i quali, l’erronea applicazione dell’art. 572 c.p. per avere la Corte di merito ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice unicamente sulla base dell’abitualità criminosa della condotta, prescindendo del tutto dal necessario accertamento dello stato di soggezione e inferiorità psicologica del soggetto passivo. Il difensore dell’uomo ricorreva innanzi alla Suprema Corte altresì, tra le altre, per vizi motivazionali in relazione allo stato di soggezione della persona offesa, per non avere considerato le dichiarazioni rese dalla teste, la quale aveva riferito dell’esistenza di incontri e di continui contatti telefonici fra l’imputato e la persona offesa che di recente aveva espresso la volontà di tornare con il coniuge; circostanze queste idonee, a parere del difensore, ad escludere la presenza di una condizione di subordinazione psicologica, di timore o paura verso l’imputato.

La Corte di Cassazione accoglieva tali eccezioni statuendo che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 572 c.p. la materialità del fatto deve consistere in una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze. La Corte, dunque, in continuità con le pronunce n. 8618 del 12/02/1996, n. 43221 del 25/09/2013, ribadisce la propria interpretazione della fattispecie di cui all’art. 572 c.p., configurabile solo se sia accertato lo stato di soggezione e inferiorità psicologica della vittima. Non sono dunque sufficienti, secondo gli Ermellini, dei singoli e sporadici episodi di percosse e lesioni, ma poiché il reato di maltrattamenti in famiglia si configuri è necessario l’abitualità del comportamento lesivo realizzato tramite una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali, considerati isolatamente potrebbero anche non essere punibili o non perseguibili, ma reiterati nel tempo.

Ergo, è per tale motivo che la Cassazione ha ritenuto di accogliere i motivi di ricorso, proprio sulla scorta del ragionamento della non esistenza di ragioni sufficienti atte a dimostrare l’abitualità della condotta entro una precisa estensione temporale e neppure lo stato di soggezione ed inferiorità psicologica che si sarebbe venuto a determinare nella vittima quale effetto degli atti di prevaricazione sistematicamente commessi dal soggetto attivo. Ne discende quindi che il reato in esame, configurando un’ipotesi di reato abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti che isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili, si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti.

Avv. Elena Cassella del Foro di Catania