Le quote di legittima in presenza di testamento

Le quote di legittima in presenza di testamento

Alla morte di un individuo, quest’ultimo lascia un patrimonio ereditario che, piccolo o grande che sia, necessita sempre di apposita regolamentazione ai fini della corretta suddivisione dei beni, mobili e immobili.

Il nostro sistema, tutela la possibilità per il defunto di provvedere, prima della sua morte, alla redazione di un testamento: con tale atto, è possibile destinare buona parte del proprio patrimonio a soggetti specifici (un figlio, piuttosto che un ente ecc.). In ogni caso, una quota dovrà comunque essere riservata ai familiari in linea retta, anche se ciò è contrario alla volontà espressa dal testatore. La quota che pertanto può essere disposta con testamento è definita “disponibile”; la quota invece necessariamente da destinare ad alcuni eredi è definita come quota non disponibile o “di legittima”.

Il codice civile stabilisce con chiarezza quali siano le quote disponibili e le quote non disponibili, cioè di quali parti un testatore possa liberamente disporre con il proprio testamento, e quali parti debbano invece essere riservate ai legittimari.

Le persone che hanno diritto alla quota di legittima sono:

il coniuge; i figli; i genitori (solo in assenza di figli).

Quali quote di legittima spettano loro?

FIGLI

Ai figli è riservata la metà del patrimonio del genitore, se questi lascia un solo figlio:

se i figli sono due o più (art. 537 c.c.):

ASCENDENTI

Agli ascendenti legittimi è riservato un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.):

CONIUGI E FIGLI

Se con il coniuge concorre un solo figlio legittimo o naturale, la quota di riserva per il figlio è di un terzo. Al coniuge spetta un altro terzo del patrimonio oltre al diritto di abitazione:

Se i figli sono due o più, in presenza di testamento, la quota sarà la seguente:

Nei casi di eredità con testamento, è comunque sempre opportuno rivolgersi a un legale di fiducia, al fine di determinare consapevolmente la quota spettante a ciascun erede, senza rischi di eventuali successive azioni di riduzione da parte dell’erede rimasto insoddisfatto dalla suddivisione.