Genitori separati e figli senza lavoro: no al mantenimento

Genitori separati e figli senza lavoro: no al mantenimento

È di qualche giorno fa la decisione del Tribunale di Catania che, in conformità con la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, non riconosce ai figli maggiorenni che perdono il lavoro, il diritto al mantenimento da parte dei genitori.

In realtà, l’art. 30 della Costituzione e gli art. 147 e successivi del codice civile impongono ad ambedue i genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevedendo alcuna cessazione per via del raggiungimento della maggiore età.

Ma c’è differenza di trattamento tra i figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti che rimangono a vivere con i genitori, e quelli che essendosi resi autosufficienti si trovino, poi, senza lavoro? Pare proprio di si! Per i primi, è ormai principio giurisprudenziale consolidato quello che prevede l’obbligazione d’assistenza gravante sui genitori anche oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli. Obbligazione che perdura sin quando costoro non siano obiettivamente in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze, senza che il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica possa essere loro ascritto a colpa per inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile o per ingiustificato rifiuto di corrispondenti occasioni.

Tale dovere dunque trova il suo limite naturale e logico allorquando i figli si siano già avviati ad un’effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d’indipendenza economica o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano avuto la possibilità di conseguire un lavoro e senza motivo lo abbiano rifiutato.

Diversa invece è la situazione del figlio maggiorenne che si è già reso autonomo ma poi perde il lavoro. Dal Tribunale di Catania, una recente pronuncia ha recepito l’orientamento della Cassazione Civile, statuendo l’impossibilità per il figlio maggiorenne che ha perso l’occupazione di chiedere il mantenimento sussistendo solo, qualora ne sussistano i presupposti, il suo diritto agli alimenti. In particolare, il Tribunale di Catania ha parzialmente rigettato il ricorso di una donna che, a modifica della separazione che non prevedeva alcun assegno per il figlio lavoratore, chiedeva all’ex coniuge un assegno di mantenimento per il figlio che era stato licenziato.

Il Tribunale di Catania ha statuito, in conformità con la giurisprudenza costante, che se il figlio maggiorenne perde l’occupazione matura il suo diritto a chiedere, sussistendone i presupposti, gli alimenti ai genitori, ma perde il diritto al mantenimento (Cass.civ., Sez II, n.12477/2004). Dunque, una volta che il figlio si sia reso autonomo non è più ipotizzabile un ripristino in suo favore di quella situazione di particolare tutela che il legislatore impone per i figli maggiorenni da sempre conviventi con i genitori. La tutela apprestata dall’ordinamento in favore del soggetto rimasto privo di mezzi è solo quella del diritto agli alimenti, esercitabile in prima persona (c.d. jure proprio) poiché implicante valutazioni strettamente personali e morali nell’ambito dei rapporti familiari.

Avvocato Elena Cassella del Foro di Catania