Caso Catania: la pesante sentenza e le sue inquietanti ombre

Caso Catania: la pesante sentenza e le sue inquietanti ombre

Giovedì 20 agosto, è stata emessa dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC la sentenza di primo grado, relativa alla vicenda dell’acquisto illecito di alcune partite di serie B, che ha visto coinvolti la società Calcio Catania, il suo presidente Antonino Pulvirenti e l’ex amministratore delegato Pablo Gustavo Cosentino. I giudicanti hanno così stabilito: 5 anni di inibizione al presidente Pulvirenti ed una multa di € 300.000,00, 4 anni di inibizione e un’ammenda di € 50.000,00 per Cosentino. Ma ciò che ha destato maggiormente scalpore è stata la sanzione stabilita a carico della società, peggiorativa rispetto a quanto richiesto dall’accusa: retrocessione in categoria Lega Pro e -12 punti di penalizzazione, a fronte dei 5 richiesti dal PM Stefano Palazzi, oltre chiaramente alla retrocessione stessa.

L’ammissione di responsabilità da parte del presidente Pulvirenti, infatti, avrebbe dovuto aprire le porte ad uno sconto di pena, così come esplicitamente previsto dall’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva, in vigore dal Luglio 2014: “Art. 24 Collaborazione degli incolpati. 1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. 2. In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva”. Così non è stato ed il Tribunale ha motivato adducendo fatti di grave allarmismo sociale, che non possono essere motivo di riduzione alcuna della pena prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

La sentenza recita così: ”Se per un verso il riconoscimento pieno delle proprie responsabilità penali e disciplinari, unitamente alla chiamata in correità di altri tesserati, alcuni dei quali fino a quel momento non ancora coinvolti nell’indagine, merita apprezzamento sul piano del comportamento processuale (e del conseguente trattamento sanzionatorio) per altro verso i fatti restano di estrema gravità, destando un forte allarme sociale… Derubricare il disegno criminoso in esame perfettamente programmato e realizzato per incidere stabilmente sugli esiti dei campionati di calcio a un gesto ‘di un Presidente disperato’ equivarrebbe a concepire anche solo al livello patologico, un doppio sistema, lecito e illecito, dove quello illecito garantirebbe di più e meglio risultati sportivi ed economici. A chi assiste, disputa, partecipa a un evento sportivo deve essere invece garantito il corretto e leale svolgimento della competizione e del risultato dall’unico Ordinamento che esiste, quello giuridico“.

Ci ritroviamo, quindi, a dover necessariamente fare una riflessione sul sistema legale di giustizia sportiva vigente, sostanzialmente privo di contraddittorio, in cui l’accusato si trova di fronte a due alternative, comunque penalizzanti per se stesso: chiedere il “patteggiamento”, previsto dall’articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva (“Art. 23 Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti. 1. I soggetti di cui all’art. 1 bis comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura. 2. L’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. 3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale”), e quindi subire in ogni caso una pena, a prescindere dall’ammissione di colpa o meno, con l’unico vantaggio consistente nell’ottenere una sentenza non appellabile; oppure procedere ad un’ammissione di colpa nell’ambito di una collaborazione fattiva, oggetto dell’articolo 24 dello stesso Codice, al fine di ottenere uno sconto di pena sulle sanzioni che verranno predisposte dal Tribunale, la cui sentenza rimane comunque reclamabile.

Così come già lamentato in passato dall’ex CT della Juventus, Antonio Conte, nell’ambito dell’inchiesta sul calcio-scommesse, anche qui ci troviamo a dover ammettere una patologia del sistema giuridico, in cui non si consente all’accusato di spiegare adeguatamente le proprie difese, violando uno dei principi fondamentali del giusto processo. Si auspica, quindi, una riforma processuale e sostanziale dell’intero sistema di giustizia sportiva, atta a colmare le lacune del vigente ed a garantire maggiormente i diritti dei soggetti coinvolti.

Avv. Elena Cassella del foro di Catania