Bollo auto: 3 anni per la sua prescrizione

Bollo auto: 3 anni per la sua prescrizione

Ultimamente tantissimi clienti si sono visti recapitare da parte di Riscossione Sicilia s.p.a., apposite cartelle esattoriali contenenti la richiesta di pagamento di Tassa automobilistica (meglio definita come “bollo auto”) per anni antecedenti al 2014.

Prima di tutto è opportuno chiarire cosa si intende per bollo auto: è una tassa automobilistica obbligatoria che tutti i proprietari di auto, moto e motorini e di veicoli in generale, sono tenuti a versare entro una specifica scadenza.

Con l’ordinanza n. 20425/17 la Cassazione ha recentemente ribadito il principio sancito dalla Sezioni Unite della Cassazione nel 2016 per cui la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento. Ciò anche a seguito di notifica di cartella di pagamento. Ciò significa, per semplicità, che la notifica in data odierna e per la prima volta, di una cartella esattoriale contenente la richiesta di pagamento di bollo auto anno 2012, sarà ampiamente prescritta: il termine ultimo da parte dell’agente di riscossione per poter notificare tale cartella, veniva a scadere, infatti, il 31 dicembre del 2015 (terzo anno successivo a quello di riferimento della tassa).

È bene però ricordare che, per poter intervenire la prescrizione, non deve essere stato notificato in precedenza alcun atto interruttivo della stessa: una intimazione, una diffida o quant’altro, se notificata nei tre anni successivi a quello di riferimento della tassa, determina l’interruzione dei termini prescrittivi, che cominceranno a decorrere nuovamente da tale notifica.

Come far valere la prescrizione? La prescrizione di un tributo, non avviene in automatico: molti cittadini, inconsapevoli della corretta procedura, ritengono che il semplice fatto della notifica oltre i termini previsti dalla legge determini di per se l’annullamento: non è certamente cosi. Quando viene notificata infatti la cartella di pagamento, il contribuente ha 60 giorni di tempo per impugnarla, attraverso un apposito ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, redatto appositamente da un avvocato specializzato in materia. In tal modo potrà richiedersi al Giudice la provvisoria sospensione dell’efficacia della cartella, scongiurando cosi azioni esecutive da parte dell’agente di Riscossione (come il fermo amministrativo del veicolo) e ottenere, ricorrendone i presupposti, l’annullamento dell’intera cartella.