Cause pendenti del Comune di Palermo, il chiarimento dell’Avvocatura: maggiorazione non rivolta al fondo rischi

Cause pendenti del Comune di Palermo, il chiarimento dell’Avvocatura: maggiorazione non rivolta al fondo rischi

PALERMO – Continua a tenere banco la questione legata alle cause pendenti in cui è impegnato il Comune di Palermo. Contenziosi che, secondo quanto espresso da una nota dell’Avvocatura del Comune di Palermo, avrebbe comportato un’ulteriore spesa di oltre 100 milioni di euro. Una cifra che avrebbe messo a rischio la tenuta dei conti comunali, il che ha allarmato gli organi competenti dell’Amministrazione Comunale.

Relativamente alla tipologia di cause pendenti, esse sono molto variegate. In larga parte, sono costituite da contenziosi sui fallimenti di Amia e Gesip (60 milioni). Inoltre sono presenti anche vecchie partite con l’Immobiliare Strasburgo (70 milioni). E ancora sinistri, in alcuni casi con minori coinvolti.

Il chiarimento dell’Avvocatura

Dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi, è proprio l’organo legale a tornare sull’argomento. Come chiarito dall’avvocato Vincenzo Criscuoli in una risposta del 16 febbraio, “la nota sopra indicata (la 41220 del 20 gennaio 2021) era esclusivamente rivolta a chiarire agli Uffici interessati la vicenda relativa alla Ordinanza Collegiale messa dal TAR Sicilia – Palermo – n.424/2020, avente ad oggetto l’ottemperanza alla sentenza del TAR n-546/2019”.

Al riguardo – scrive l’avvocato Criscuoli – occorre ribadire che anche se nella suddetta nota il sottoscritto ha inserito la dicitura ‘con mail del 14 dicembre 2020 ha ritenuto di indicare in 100 milioni di euro il probabile costo del contenzioso come previsione di spesa per l’anno 2021’, tale indicazione non era rivolta al fondo rischi relativo al contenzioso Panormus”.

La superiore indicazione in 100.000.000 di euro quale probabile costo del contenzioso come previsione di spesa per l’anno 2021, voleva stigmatizzare l’effettivo valore dei contenziosi pendenti, in particolare quelli relativi ai contenziosi con le curatele delle società partecipate. Ma non era funzionale al procedimento di stima ai fini degli accantonamenti al fondo rischi ed era stata inserita nella nota in questione esclusivamente per mera conoscenza”, conclude l’avvocato Criscuoli. Il documento ufficiale.

Pietro Minardi