Sicilia “zona rossa”, per De Luca non basta: ulteriori restrizioni anti-Covid, ecco l’ordinanza

Sicilia “zona rossa”, per De Luca non basta: ulteriori restrizioni anti-Covid, ecco l’ordinanza

MESSINA – “Bisogna chiudere momentaneamente tutto per ripartire definitivamente in sicurezza”: con queste parole il sindaco di Messina, Cateno De Luca, annuncia la nuova ordinanza anti-Covid. Misure ancora più restrittive rispetto a quelle previste in Sicilia, che da oggi è ufficialmente zona rossa almeno fino al 31 gennaio.

Ecco le disposizioni del nuovo provvedimento (disponibili sul sito del Comune), attivo dal 18 al 28 gennaio 2021. Il primo cittadino di Messina sarà in diretta Facebook questa sera per ulteriori chiarimenti.

Mobilità e spostamenti

  • Divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, tranne per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il
    transito, in ingresso e in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali.
  • Rimane consentito il transito nel territorio comunale, in entrata e in uscita, per una persona per
    volta per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le
    attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.
  • Divieto di spostamento verso una sola abitazione privata nel territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Rimangono consentiti esclusivamente gli spostamenti che siano originati da ragioni di necessità.
  • Divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale con l’eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese.
  • Sport: è consentita l’attività motoria individuale all’aperto in prossimità della propria abitazione. Rimane l’obbligo di mantenere almeno un metro di distanza da ogni altra persona e di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva individuale sempre nel rispetto del distanziamento sociale e solo all’aperto, nelle fasce orarie delle 7-10 e delle 18-20.

Attività produttive e commerciali

  • Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita dei generi alimentari e assimilati, per le edicole, i tabacchi, le farmacie, la parafarmacie e gli esercizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di carburante per mezzi con autotrazione. Le attività in questione potranno rimanere aperte solo dalle ore 8 alle ore 20, con facoltà di avvalersi dell’orario continuato. Chiusura prevista nei giorni festivi.
  • Sono sospese le attività di vendita al dettaglio elencate all’Allegato 23 del Dpcm 14 gennaio 2021, fatta eccezione per le seguenti attività:
    • commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
    • commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
    • commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2), inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;
    • commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
    • commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati
      di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
    • commercio al dettaglio di alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
    • commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
    • commercio effettuato per mezzo di distributori automatici che si trovino all’interno di ospedali, uffici pubblici non aperti al pubblico;

Queste attività devono osservare il seguente orario di apertura dalle ore 8 alle ore 20 con facoltà di avvalersi dell’orario continuato. Restano sospese fino al 28 gennaio 2021 tutte le altre attività, che potranno esercitare la vendita mediante il servizio di consegna a domicilio.

  • Prevista la sospensione dell’attività dei mercati di generi alimentari e non alimentari.
  • Nelle giornate festive e prefestive all’interno dei centri commerciali, gallerie e parchi commerciali, sono chiusi tutti gli esercizi commerciali, tranne farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole, con orario di apertura 8-20. Le farmacie rispettano i turni e gli orari di apertura secondo la loro programmazione.
  • Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio di generi alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Bar e servizi di ristorazione

  • In virtù e applicazione dell’Ordinanza regionale e del Dpcm in vigore,  è disposta la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Ciò con l’esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie dalle 8 alle 24.
  • Vietato l’asporto.
  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, nei porti, negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio.

Scuola

  • La chiusura degli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari (per questi ultimi fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4.5), della Scuola dell’Infanzia e Asili Nido, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Messina per consentire la già programmata esecuzione dei tamponi per lo screening della popolazione studentesca (che verrà avviata dal 23 gennaio 2021).
  • Il dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, Ufficio Politiche Scolastiche avrà cura di sovrintendere alla campagna di esecuzione dello screening della popolazione scolastica, mediante attestazione e trasmissione giornaliera al sindaco, all’Asp e all’Ufficio Scolastico Provinciale dell’avvenuta esecuzione degli esami da parte degli Istituti Scolastici che hanno aderito alla campagna secondo il cronoprogramma predisposto dal Comune.
  • Nel tempo occorrente a completare la campagna di screening del contagio per la popolazione scolastica, gli Istituti Scolastici sono tenuti a garantire lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza, inclusi laboratori e l’attività svolta in presenza a tutela degli studenti disabili o con bisogni educativi speciali.
  • Sospese le attività delle ludoteche, dei centri dove si svolgono attività ludiche rivolte all’infanzia, anche se svolti all’aperto.
  • Sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

Servizi alla persona

  • Dal 20 gennaio  è disposta la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona, tranne dei servizi di pompe funebri e attività connesse per i quali invece non opera alcuna sospensione.
  • In deroga alle disposizioni vigenti, viene consentita l’apertura dei saloni di barbiere e parrucchiere per la giornata di lunedì 18 gennaio 2021.
  • I servizi lavanderia e pulitura di articoli tessili e industriali, i servizi di lavanderie industriali possono proseguire mediante servizio di ritiro e consegna a domicilio.

Altre disposizioni

  • Chiuse le ville comunali, i giardini e i cimiteri cittadini.

Servizi di pronto intervento e attività edilizia pubblica e privata

  • Restano consentite tutte le attività che garantiscono un servizio di pronto intervento, non derogabile e che contribuisce al mantenimento dei servizi essenziali e che sono tenute a garantire la reperibilità dandone comunicazione all’utenza mediante avviso da affiggere all’ingresso dell’attività e/o attraverso la comunicazione dei social media.
  • Le attività di gommista, elettrauto, meccanico e autolavaggio e servizi di sanificazione delle auto possono continuare a svolgersi esclusivamente con le modalità del pronto intervento e reperibilità.
  • Sono consentite tutte le attività inerenti l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle Opere Pubbliche e delle Industrie la cui produzione è considerata di rilevanza nazionale. Resta altresì consentita l’attività di posa di cavi e passaggio di condotte necessaria alla fornitura di servizi essenziali.
  • Da mercoledì 20 gennaio 2021 è sospesa l’attività inerente gli interventi di edilizia privata, che può proseguire solo per garantire gli interventi improcrastinabili di messa in sicurezza e di completamento di opere di cui sia stata disposta l’esecuzione con urgenza mediante atto amministrativo e/o giudiziario;

Attività riabilitative e terapeutiche

  • È consentita l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche, nel rispetto di tutte le disposizioni per la prevenzione del contagio.

Attività con modalità di erogazione su prenotazione

  • Fatto salvo quanto previsto all’art. 2.2, è consentita solo con modalità su prenotazione l’erogazione dei servizi di vendita di prodotti per ottica, di prodotti di fitoterapia e articoli di erboristeria, di tolettatura di animali, ozonoterapia a scopo terapeutico e commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, con orario di apertura 8-20, dal lunedì al sabato.
  • Le superiori attività dovranno essere esercitate sempre nel rispetto di tutte le disposizioni per la prevenzione del contagio.

Attività sportive

  • Disposta la sospensione delle attività sportive tranne quelle che sono svolte da atleti di rilevanza nazionale e/o impegnati in campionati di rilevanza nazionale, fermo restando il rispetto dei protocollo sottoscritti dalle Federazioni di appartenenza per la prevenzione del contagio da Covid-19.
  • Disposta la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali. Le Società che svolgono attività
    sportiva di rilevanza nazionale sono tenute a comunicare entro le ore 14 di mercoledì 20 gennaio 2021 al Dipartimento Servizi alla Persona ed alle Imprese una dichiarazione comprovante l’avvenuta iscrizione al campionato di rilevanza nazionale e il nominativo degli atleti iscritti al detto campionato. L’accesso all’impianto sportivo verrà consentito solo alle società e ai relativi atleti.

Trasporti

  • Nel rispetto dell’obiettivo generale di contenimento del rischio epidemiologico da Covid -19, l’ATM SpA è autorizzata a ridurre i servizi nelle fasce ante-meridiane, pomeridiane e serali, garantendo i servizi essenziali per consentire ai cittadini il raggiungimento dei luoghi di lavoro e il rientro nella propria abitazione.
  • Con l’esclusione del trasporto scolastico, il coefficiente di riempimento massimo dei mezzi sarà del 50%.

Ulteriori disposizioni

  • In vigore l’obbligo di autocertificazione, da esibire alle forze dell’ordine in sede di controllo, in ambito urbano ed extraurbano.
  • Al fine di limitare le occasioni di assembramento durante l’orario di apertura degli esercizi autorizzati, sono mantenute alcune misure:
    • obbligo di comunicare all’Asp il numero massimo dei clienti ospitabili, esponendo il cartello con tale limitazione all’esterno del locale;
    • nei centri commerciali saranno necessari strumenti di “conta persone” agli ingressi dei singoli negozi;
    • i titolari degli esercizi pubblici e aperti al pubblico destinatari delle presenti disposizioni possono prevedere, di concerto con l’Asp, l’effettuazione settimanale e volontaria di tamponi antigenici rapidi, anche con modalità di drive-in a favore dei propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico;
    • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
    • obbligatorio un servizio di vigilanza anche sulle aree esterne che impedisca la formazione di assembramenti;
    • rispetto delle norme anti-contagio e dei protocolli sanitari in vigore.
  • Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, CAF e patronati a condizione che venga disposto ed assicurato un servizio di vigilanza anche sulle aree esterne che impedisca la formazione di assembramenti da parte dei clienti in attesa di potere accedere ai locali. Resta garantita l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • Per i CAF e i patronati il ricevimento della utenza venga limitato alla fascia oraria dalle 8 alle 16, fatta eccezione di comprovate ragioni di urgenza. Previsti anche:
    • Smart-working per gli esercizi che lo permettono.
    • Incentivi di ferie e congedi retribuiti, nonché di altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    • Obbligo di protocolli di sicurezza anti-contagio.
    • Sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
    • Limiti al ricevimento della clientela (ore 8-16), salvo casi di comprovata urgenza.
  • Le forze dell’ordine eseguiranno controlli per il rispetto della presente ordinanza avvalendosi anche degli aeromobili a pilotaggio remoto secondo i piani di volo che verranno richiesti e autorizzati in conformità con le disposizioni vigenti. Previste sanzioni dai 400 ai 1.000 euro.

Fonte immagine: Facebook – Cateno De Luca Sindaco di Messina