ITALIA – Il nuovo Decreto Sostegni ha previsto il riconoscimento di tre quote di Reddito di emergenza 2021 (Rem) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.
La misura servirà a sostenere i nuclei familiari in condizioni di difficoltà, soprattutto a causa dell’emergenza Covid e della crisi economica. Potranno accedere al beneficio tutti coloro che siano in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente.
Reddito di emergenza 2021
Beneficiari Rem
L’articolo 12 del Decreto-Legge n. 41/2021, innovando parzialmente la normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020, prevede la possibilità di erogare il beneficio:
- ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti;
- a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ossia la NASpI e la DIS-COLL, e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro. La misura in questo caso, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio di cui sopra e in alternativa a esso.
Quando e come presentare le domande per il Reddito di Emergenza
Secondo quanto previsto dal messaggio ufficiale dell’Inps (disponibile integralmente qui), il Rem potrà essere richiesto dal 7 al 30 aprile 2021.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso i seguenti canali:
- il sito Inps (www.inps.it), accedendo con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli Istituti di Patronato.
Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida al momento della presentazione della domanda.
I requisiti per ottenere il Reddito di Emergenza 2021
Il Rem è riconosciuto alle famiglie in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- residenza regolare in Italia (tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio e la norma non prevede una durata minima di permanenza);
- un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10mila euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. Si ricorda che la soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Si precisa che il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, in fase istruttoria, dall’Inps nell’ultima DSU, valida alla data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.
I requisiti di compatibilità
Il Rem non è compatibile con:
- indennità Covid-19;
- prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
- con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
- con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.
Sarà possibile una prosecuzione dei benefici NASpI e DIS-COLL, in misura fissa, condizionata alla verifica dello stato di bisogno del richiedente (valutata tramite l’indicatore ISEE) e al rispetto dei requisiti di compatibilità indicati nella nota ufficiale.
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