A breve il nuovo ISEE, cambiano i calcoli e i documenti da richiedere: come funziona? – i DETTAGLI

A breve il nuovo ISEE, cambiano i calcoli e i documenti da richiedere: come funziona? – i DETTAGLI

ITALIA – Le previsioni per il prossimo anno presentano la possibilità di circa 12 milioni di richieste per l’ISEE 2022, ma in pochi sanno che molte delle “regole” che girano intorno ai calcoli per il Reddito sono in procinto di cambiare: parliamo di novità sul calcolo, nuovi bonus che si potranno ottenere solo con l’ISEE e molto altro.

Cos’è l’ISEE?

Iniziamo, però, dalle basi: cos’è l’ISEE? A cosa serve? Come si può calcolare e ottenere?

L’ISEE è l’indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L’accesso a queste prestazioni, infatti, come ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas, etc.) è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia.

Il nuovo ISEE, per essere più equo nel distribuire il costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie tra i cittadini italiani, introduce migliori criteri di valutazione del reddito e del patrimonio, insieme a controlli più attenti.

COME OTTENERLO

Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

La DSU può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno. Gli ISEE elaborati nel 2020 hanno validità fino al 31 dicembre 2020.

SIMULAZIONE

L’INPS mette a disposizione dei cittadini un servizio per simulare il calcolo del proprio ISEE che consente di comprendere la situazione economica del nucleo familiare per valutare in anticipo il potenziale possesso dei requisiti economici di accesso alle prestazioni sociali agevolate.

ISEE CORRENTE

A partire dal 23 ottobre 2019, nell’ISEE corrente sono state introdotte alcune novità.

I nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell’ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa:

  • Una variazione della situazione lavorativa, ovvero un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;
  • una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.

L’ISEE corrente, infatti, aggiorna il valore dell’indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. Tale indicatore è calcolato sui redditi e trattamenti percepiti dal nucleo familiare negli ultimi dodici mesi.

Solo nel caso di componente per il quale si è verificata un’interruzione dei trattamenti ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile, in alternativa, indicare i redditi ed i trattamenti percepiti negli ultimi due mesi, come base di calcolo del reddito annuale.

ATTESTAZIONE CON OMISSIONI/DIFFORMITÀ

Qualora l’attestazione ISEE riporti talune omissioni o difformità, ai fini della richiesta della prestazione sociale di interesse è possibile alternativamente:

  • Presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante le omissioni o difformità. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
  • con riferimento ad omissioni/difformità relative al patrimonio mobiliare, la documentazione va richiesta dal cittadino esclusivamente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, etc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle Entrate;
  • presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
  • richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare.

Ulteriori informazioni sono visionabili sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Cosa cambia dal 2022

Il primo parametro a cambiare sarà il numero dei componenti del nucleo familiare (famiglia anagrafica) al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Nello specifico, rientrano nello stesso nucleo familiare i genitori non sposati e conviventi che hanno la stessa residenza oppure i due coniugi che hanno due residenze diverse per motivi di lavoro o per una separazione di fatto.

Per quanto riguarda i figli, vengono calcolati nell’ISEE del genitore con cui convivono, anche se risultano fiscalmente a carico dell’altro genitore. Questa regola non vale solo per i minorenni ma anche per i maggiorenni conviventi anche se sono fiscalmente autonomi. I figli non vengono calcolati nell’ISEE quando sono sposati o hanno figli oppure se hanno un reddito che li rende indipendenti dai genitori oppure se hanno spostato la residenza altrove.

Nello stesso nucleo familiare rientrano anche i coinquilini che condividono un appartamento per risparmiare sulle spese.

Le novità sul calcolo dell’ISEE vengono introdotte con l’assegno unico sui figli: finora, l’assegno familiare (l’ANF) aveva come riferimento il reddito e non l’ISEE del richiedente, che poteva essere un solo genitore. Con il nuovo assegno unico, essendo necessario l’ISEE, infatti, andranno sommati i redditi e i patrimoni mobiliari e immobiliari di entrambi i genitori.

A COSA SERVE L’ISEE 

Rimangono valide tutte le prestazioni per le quali veniva chiesto l’ISEE, con l’aggiunta di alcune:

  • L’assegno unico dei figli;
  • il superbonus 110% per le villette (limite a 25mila euro);
  • il bonus sull’acquisto della prima casa per gli under 36 (limite a 40mila euro).

Immagine di repertorio