Iperprescrizioni di farmaci per la cura dell’osteoporosi: la precisazione dell’Ordine dei Medici

Iperprescrizioni di farmaci per la cura dell’osteoporosi: la precisazione dell’Ordine dei Medici

CATANIA – Pubblichiamo integralmente una nota che ci giunge dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania.

“A seguito dell’articolo comparso su “LA SICILIA” del 11.9.2016, riportante la notizia dell’archiviazione disposta dal Gip di Catania del fascicolo iscritto nei confronti della Dr.ssa I. Grossi e del Dr. F. Luca, dirigenti ASP, a seguito dell’esposto (non denuncia, come erroneamente riportato) in merito alla vicenda delle presunte iperprescrizioni di farmaci per la cura dell’osteoporosi, alcune precisazioni sono necessarie.

A nostro avviso, il provvedimento del Gip (che non è una sentenza di assoluzione, come riportato, bensì un decreto, per sua natura sempre revocabile dinanzi a nuovi elementi), ha lasciato impregiudicate le doglianze lamentate dall’Ordine dei Medici con l’esposto presentato, nonché con l’atto di opposizione, non proposto nei confronti dei Dott.ri Luca e Grossi (come sembrerebbe evincersi dalla lettura del provvedimento emesso dal Giudice procedente). Provvedimento che, in ogni caso, non esclude espressamente la sussistenza di una irregolarità amministrativa nell’operato delle UCAD, trattando solamente l’aspetto limitato alla punibilità penale.

Il provvedimento, infatti, oltre ad escludere la sussistenza del reato di abuso d’ufficio, ha ritenuto la non punibilità per il reato di violazione della privacy – con riguardo alla diffusione dei dati clinici – non avendo ritenuto dimostrabile la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, salvo, però, lo stesso Giudice convenire con la nota del Dr. Gianmanco (direttore ASP) del 6.10.2015, con la quale si raccomandava alle UCAD di richiedere ai singoli medici prescrittori solo dati di natura amministrativo – contabile e non dati sanitari.

Dunque il Giudice se per un verso ha ritenuto che la richiesta dei dati sanitari operata dalle UCAD difetti della volontà specifica di recare nocumento ai singoli, necessaria per la configurazione del reato penale, per altro ha ritenuto condivisibile la nota del Dr. Gianmanco, non entrando nel merito della correttezza amministrativa dell’operato delle UCAD. Come dire che tali richieste possono non assurgere al ruolo di illecito penale ma non per questo considerarsi corrette dal punto di vista amministrativo.

Ciò anche in forza di quanto dichiarato dal GIP che ha ritenuto che solo le strutture pubbliche possono utilizzare tali dati, pertanto, bisognerebbe soffermarsi sulla natura delle UCAD, e cioè se le stesse sono enti di diritto pubblico o di diritto privato, stante che sono composte anche da soggetti non pubblici ufficiali, e da medici che possono trovarsi anche in palese conflitto di interessi.

Un’ulteriore notazione  va doverosamente fatta tenuto conto di una recentissima pronuncia della Corte dei Conti  sez. Lombardia –  sentenza n. 64 del 12.4.2016 -, con la quale la Corte, chiamata a pronunciarsi su un caso speculare di iperprescrizione presunta, ha chiarito inequivocabilmente che le norme a tutela della privacy non trovano applicazione solo quando il trattamento dei dati personali viene effettuato presso uffici giudiziari per ragioni di giustizia. E’ chiaro, dunque, che nel caso di specie, la richiesta delle UCAD non può certamente ritenersi effettuata per ragioni di giustizia o da parte di uffici giudiziari, bensì nell’ambito di un procedimento amministrativo interno all’ente e da parte di componenti anche privati.

A ciò si aggiunga, che proprio in ragione della citata sentenza, viene specificato che non è obbligo del medico, al fine di giustificare le prescrizioni effettuate, conservare copia di referti o prescrizioni di medici specialisti o  quant’altro e che l’assenza di riscontro negli archivi delle ASP di esami o visite specialistiche non è significativa (non potendosi escludere che il paziente li abbia effettuate a proprie spese).

In buona sostanza la Corte ribadisce che come precisato dalla Corte di Cassazione, non vi è alcuna inversione dell’onere probatorio, ma solo la necessità per la parte onerata di provare i fatti (positivi) ad esso contrari e che non è in alcun modo sanzionabile il medico che non fornisca la documentazione sanitaria a sostegno delle prescrizioni effettuate.

Nel caso di specie, in tutto assimilabile alla vicenda catanese,, la Corte dei Conti di Milano rigettava la domanda risarcitoria proposta in quel caso dall’ASP di Varese nei confronti del medico di famiglia, condannandola anche al pagamento degli onorari e dei diritti di difesa.

Tale conclusione avvalora ancor più la nostra interpretazione del provvedimento Gip, il quale, seppur escludendo l’elemento volitivo del reato penale, ciò non di meno lascia impregiudicata ogni valutazione in ordine alla correttezza e regolarità amministrativa dell’operato delle UCAD e dell’ASP di appartenenza.

Per quanto sopra detto si conclude che:

a) il medico, nonostante le richieste dell’ASP, non ha alcun obbligo di fornire i dati clinici dei pazienti;

b) qualora rilasciasse tali dati, senza aver prima acquisito l’espressa autorizzazione dei pazienti, andrà incontro all’azione di responsabilità civile e penale che i singoli interessati potrebbero esperire nei suoi confronti;

c) resta il dubbio se l’attività dell’ASP, anche omissiva per il lungo tempo trascorso, non sanzionabile per mancanza del dolo penalisticamente, potrebbe essere punita dalla Corte dei Conti, come avvenuto per l’ASP di Varese nella citata sentenza.

Si auspica che gli organi competenti possano fare chiarezza dinanzi a tali oscuri quesiti, per il bene e nell’interesse dei singoli pazienti e nel rispetto della libertà di scienza e coscienza di ogni medico”.