I messaggi privati sui social non costituiscono diffamazione

I messaggi privati sui social non costituiscono diffamazione

Con l’avvento di internet e degli smartphone tutto è diventato a portata di un click o letteralmente a portata di mano. Di un dito. Chiunque possiede un telefono e chiunque ha un collegamento alla rete, tanto che forse non si potrebbe immaginare più di ritornare al passato.

Con i social network la situazione si è ampliata, tutti siamo connessi, sempre online, sempre sul pezzo. Si sa ogni cosa senza privacy, un po’ per scelta un po’ perché lo fan tutti e nessuno vuole restarne fuori essere escluso. Si pensi che non avere neppure un account su un social network è considerato strano.

Ma ha davvero risvolti così tanto positivi? Viviamo nell’era dei tuttologi e delle critiche gratuite dei leoni da tastiera, spesso senza alcun ritegno. Dov’è la linea di confine? Dove l’opinione e il giudizio diventano illegali?

Ogni cosa ha una conseguenza e forse sarebbe opportuno pensarci prima, tenendo a mente che ciò che si scrive in rete rimane, spesso per sempre, e se può essere letto da chiunque un giorno potrebbe rischiare di diventare oggetto di un giudizio in Tribunale.

È ciò cui probabilmente ignorava una ex che utilizzando un noto social network, aveva inviato dei messaggi privati ad amici e colleghi dell’ex partner esprimendo dei giudizi critici al solo scopo di danneggiarlo.

La vicenda era finita in Tribunale, a Milano. La signora già condannata in primo grado al risarcimento dei danni, in secondo grado aveva avuto una prima vittoria. La Corte d’Appello infatti aveva ritenuto che non vi fosse stata alcuna diffamazione secondo un duplice ordine di ragioni: da una parte la signora aveva usato una messagistica privata rivolgendosi ad un interlocutore per volta e quindi non integrando una vera e propria “diffusività” della condotta come prescritto dalla fattispecie di reato, dall’altra il contenuto dei messaggi era privo di una valenza denigratoria, quanto piuttosto espressione della delusione personale nei confronti del proprio ex.

La questione giunta in Cassazione ha condotto il 4 marzo scorso all’ordinanza n. 5701, con cui la Suprema Corte ha rigettato considerandoli inammissibili i motivi di ricorso confermando quanto stabilito dai giudici di secondo grado asserendo che l’invio di messaggi privati senza alcun intento diffamatorio o volontà di diffusione oltre il destinatario del messaggio stesso non può essere considerato diffamatorio in quanto non implica automaticamente l’accettazione del rischio di una loro diffusione non autorizzata.

Più precisamente la Corte ha ricordato come seppur in materia di responsabilità civile per diffamazione sia sufficiente che ricorra l’elemento soggettivo del dolo generico anche nelle forme di dolo eventuale e quindi la consapevolezza di poter ledere la reputazione altrui con le proprie dichiarazioni, quelle utilizzate dalla signora nel caso di specie derivavano solo da una delusione personale oltre a non essere direttamente offensive non esprimevano alcuna consapevolezza che circa la possibilità di denigrare l’ex.

Inoltre la condotta della signora non integrava come accennato, neppure l’elemento oggettivo della diffamazione, la diffusività della condotta denigratoria, in quanto il messaggio privato seppur inviato tramite un mezzo che per eccellenza ha una grande portata divulgativa, non implica che il mittente abbia consapevolmente accettato il rischio della sua diffusione da parte del destinatario e neppure le conseguenze che eventualmente deriverebbero a suo carico, come di fatto avvenuto nel caso oggetto dell’ordinanza.

AVV. ELENA CASSELLA