“Per uno spinello non si può negare il porto d’armi”: il Cga accoglie il ricorso di un giovane

“Per uno spinello non si può negare il porto d’armi”: il Cga accoglie il ricorso di un giovane

PALERMO –  I giudici del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana hanno ribaltato la decisione del Tar. Hanno stabilito l’illegittimità di un provvedimento con cui la Prefettura di Palermo aveva negato a un giovane di 39 anni la possibilità di ottenere il porto d’armi.

Questo documento era necessario per essere assunto come guardia particolare giurata per conto di una nota grande azienda palermitana. La ragione del diniego risaliva al 2007, quando il soggetto era stato trovato in possesso di uno spinello.

Respinta la richiesta del porto d’armi

Nel 2022, il giovane era stato selezionato da un noto istituto di vigilanza per essere adibito nel ruolo di guardia particolare giurata in una delle numerose commesse gestite nella città di Palermo. L’aspirante metronotte ha iniziato il corso di formazione curato dall’ente nazionale aviazione civile, dalla polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, per ottenere l’attestato di addetto alla sicurezza aeroportuale.

Il problema è sorto nel momento in cui ha richiesto la licenza per il porto d’armi. La Prefettura ha respinto la richiesta dato che il 15 ottobre del 2007 il giovane è stato trovato in possesso di uno spinello.

Il 39enne ha presentato ricorso al Cga, assistito dagli avvocati Giovanni Puntarello e Paola Saladino.

Accolto il ricorso

I legali hanno evidenziato come la prefettura non potesse respingere la richiesta del porto d’armi basandosi su un solo episodio, tra l’altro risalente nel tempo.

Il Cga, presieduto da Ermanno De Francisco e relatore Antonino Caleca, ha accolto il ricorso “non avendo la Prefettura provveduto a porre in essere l’indispensabile autonoma istruttoria volta a verificare la sussistenza, dal 2007 ad oggi, di ulteriori elementi di segno negativo che potrebbero legittimare (dopo circa 16 anni dal precedente ritenuto ostativo) l’adozione del provvedimento impugnato”.