Cassazione: vaccino non obbligatorio? Se cagiona danni è ammesso il risarcimento

Cassazione: vaccino non obbligatorio? Se cagiona danni è ammesso il risarcimento

Con la sentenza n. 7354/2021 la Corte di Cassazione ha dato il via libera al risarcimento dei danni causati da vaccini non obbligatori e, dunque, soltanto raccomandati. Una decisione che acquisisce un peso maggiore in un momento storico come quello attuale, caratterizzato dalla quotidiana somministrazione di vaccini anti Covid. Soprattutto alla luce delle ultime vicende di cronaca legate al siero AstraZeneca. Perché, se è vero che l’Agenzia Europea del Farmaco ha ufficialmente escluso un nesso tra le trombosi sviluppate in alcuni soggetti poi deceduti, proprio a seguito della sottoposizione al vaccino AstraZeneca, è vero anche che molti tra i quali ne avevano diritto, vi hanno nel frattempo rinunciato.

La vicenda riguarda un soggetto che, dopo essersi vaccinato contro l’epatite A, ha contratto il lupus eritematoso sistemico. In primo grado il Giudice stabiliva il nesso di causalità tra la vaccinazione e la malattia, ma non riconosceva al malato alcun tipo di indennizzo per il danno causatogli. Il motivo è semplice: il vaccino non era obbligatorio, ma facoltativo.

Di diverso avviso la Corte d’Appello, che stabiliva in favore dell’appellante un risarcimento danni per aver contratto il lupus. Secondo il Collegio, non è possibile distinguere tra il vaccino “imposto” e quello soltanto “raccomandato”, per di più se fortemente incentivato dalla Regione come nel caso di specie.

A fronte di quest’ultima decisione, il Ministero della Salute proponeva ricorso in Cassazione per domandare, appunto, la cassazione della sentenza d’Appello. Gli Ermellini, esaminata la vicenda, sollevavano questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta, relativamente all’articolo sul risarcimento dei danni causati dai vaccini.

Articolo che, dopo un esame approfondito, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale “nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente all’integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione (non obbligatoria ndr) contro il contagio da virus dell’epatite A” (così è motivato in sentenza).

Da ciò la ferma decisione della Cassazione, che ha enucleato il principio secondo cui ha diritto ad un indennizzo anche chi è stato pregiudicato da un vaccino non obbligatorio. Due sentenze, dunque, destinate a costituire un precedente importante in materia di risarcimento dei danni da vaccini; un faro per quei Giudici che saranno eventualmente investiti di vicende analoghe legate ai sieri anti Covid, appunto non obbligatori.

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