Cassazione, diritti delle coppie di fatto devono essere tutelati

Cassazione, diritti delle coppie di fatto devono essere tutelati

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 2400, depositata il 9 febbraio 2015, per la prima volta ha clamorosamente statuito che “occorre un tempestivo intervento del legislatore per dare riconoscimento, in base all’articolo 2 della Costituzione, ad un nucleo comune di diritti e di doveri di assistenza e di solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia”.

Poi, nella stessa sentenza, il Giudice di legittimità ha precisato che “tutte le coppie di fatto, e quindi anche le coppie omosessuali, devono essere poste nelle condizioni di poter fruire di uno statuto protettivo e di acquisire un grado di protezione e di tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali derivanti dalla relazione”.

E la sentenza richiamata ha sancito che il “no” al matrimonio ed alla pubblicazione di nozze per le coppie omosessuali non può essere considerato una discriminazione, ma una inerzia dell’Europa e della Costituzione che non impongono al legislatore di estendere il vincolo del matrimonio alle persone dello stesso sesso che, invece, hanno il diritto ad uno «statuto protettivo», già “azionabile” con i diritti ed i doveri delle coppie di fatto.

Per la Cassazione infatti, “la legittimità costituzionale e convenzionale della scelta del legislatore ordinario, in ordine alle forme e ai modelli all’interno dei quali predisporre per le unioni tra persone dello stesso sesso uno statuto di diritti e doveri coerente con il rango costituzionale di tali relazioni, conduce ad escludere che l’assenza di una legge per le nozze omosessuali produca discriminazione”.

E gli Ermellini dunque, sollecitano la necessità di un tempestivo intervento del legislatore proprio al fine di dare «riconoscimento», in base all’articolo 2 della Costituzione, a «un nucleo comune di diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia».

Quindi, per i Giudici della Cassazione occorre affermare la «riconducibilità» di «tali relazioni nell’alveo delle formazioni sociali dirette allo sviluppo, in forma primaria, della personalità umana». E questo non è un riconoscimento da poco. Infatti, anche per la Carta dei diritti fondamentali della Ue «l’articolo 12 non esclude che gli Stati membri estendano il modello matrimoniale anche alle persone dello stesso sesso, ma nello stesso tempo non contiene alcun obbligo», poiché gli Stati possono regolarsi con ampia autonomia sul tema delle nozze gay.
«Nell’art. 8, che sancisce il diritto alla vita privata e familiare – prosegue ancora la Cassazione – è senz’altro contenuto il diritto a vivere una relazione affettiva tra persone dello stesso sesso protetta dall’ordinamento».

Ma le coppie omosessuali, come tutte le coppie di fatto, hanno già “protezione”, dato che possono acquisire un grado di tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determini una lesione di diritti fondamentali scaturenti da tali relazioni.

In proposito, la Cassazione spiega che, se lo “statuto” delle coppie di fatto di qualunque tipo si farà ancora aspettare, «l’operazione di omogeneizzazione» dei diritti e dei doveri può comunque «essere svolta dal giudice comune, non soltanto dalla Corte Costituzionale, in quanto i giudici ordinari sono tenuti ad una interpretazione delle norme non solo costituzionalmente orientata, ma anche convenzionalmente orientata».

Con questa sottolineatura, la Suprema Corte ha esortato chi, sul piano dei diritti “di coppia” si sente “mutilato”, a bussare alle porte dei tribunali dove troverà giudici che sono pronti a dare tutele più ampie in linea con la giurisprudenza comunitaria più liberal e avanzata. È già successo per i figli delle coppie di fatto equiparati agli altri, per il diritto del convivente a ricevere l’indennizzo assicurativo per la morte sul lavoro del compagno, e in molti altri casi dove non ha prevalso il riconoscimento formale del legame ma LA SUA REALTÀ.

Avv. Lucia Cassella del Foro di Catania